(Convenzione- art. 25)
                             ARTICOLO 25 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
1. I nazionali di uno degli Stati non  sono  assoggettati  nell'altro
Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa  relativo,  diversi  o
piu' onerosi di quelli di cui sono o potranno, essere assoggettati  i
nazionali  di  detto  altro  Stato  che  si  trovino   nella   stessa
situazione. La presente disposizione si applica altresi',  nonostante
le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono  residenti
di uno degli Stati o di entrambi gli Stati. 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di  uno
degli Stati ha nell'altro Stato non puo' essere in questo altro Stato
meno favorevole dell'imposizione a  carico  delle  imprese  di  detto
altro  Stato  che  svolgono  la  medesima  attivita'.   La   presente
disposizione non  puo'  essere  interpretata  nel  senso  che  faccia
obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell'altro Stato
le deduzioni personali, gli abbattimenti alla  base  e  le  riduzioni
d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia. 
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Articolo 9, del
paragrafo 8 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12,  gli
interessi, canoni ed altre spese pagati da un'impresa  di  uno  degli
Stati ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della
determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle  stesse
condizioni in cui  sarebbero  deducibili  se  fossero  pagati  ad  un
residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa  di  uno
degli Stati nei confronti  di  un  residente  dell'altro  Stato  sono
deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati contratti nei  confronti  di  un  residente  del  primo
Stato. 
4. Le imprese di uno degli Stati, il cui capitale e', in tutto  o  in
parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da  uno
o piu' residenti dell'altro Stato, non sono  assoggettate  nel  primo
Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa  relativo,  diversi  o
piu' onerosi di quelli cui sono o  potranno  essere  assoggettate  le
altre imprese della stessa natura del primo Stato. 
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante  le
disposizioni  dell'Articolo  2,  alle  imposte  di  ogni   natura   o
denominazione.