(Convenzione- art. 26)
                             ARTICOLO 26 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  degli
Stati o da entrambi gli Stati comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, la stessa puo', indipendentemente dai  ricorsi  previsti
dalla  legislazione  interna  di  detti  Stati,  sottoporre  il  caso
all'autorita' competente dello Stato di cui e' residente o, se il suo
caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'Articolo
25, a quella dello Stato di cui possiede  la  nazionalita'.  Il  caso
dovra' essere sottoposto entro  i  due  anni  che  seguono  la  prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione  non  conforme
alle disposizioni della Convenzione. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato, al fine di  evitare  una
tassazione non conforme alla Convenzione. 
3. Le autorita' competenti degli Stati faranno del  loro  meglio  per
risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi
inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 
4.  Le  autorita'  competenti   degli   Stati   potranno   comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti.