(Convenzione- art. 27)
                             ARTICOLO 27 
                       SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
1.  Le  autorita'  competenti  dei  due  Stati  si  scambieranno   le
informazioni necessarie per applicare le disposizioni della  presente
Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati  relativa
alle imposte previste dalla  Convenzione,  nella  misura  in  cui  la
tassazione che  essa  prevede  non  e'  contraria  alla  Convenzione,
nonche' per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di  informazioni
non e' limitato dall'Articolo 1.  Le  informazioni  ricevute  da  uno
Stato  sono  tenute  segrete  come  le   informazioni   ottenute   in
applicazione della legislazione interna  di  detto  Stato  e  saranno
comunicate  soltanto  alle  persone  od  autorita'  (ivi  compresi  i
tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o
della  riscossione  delle   imposte   che   formano   oggetto   della
Convenzione, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte.  Dette
persone od autorita' utilizzeranno  tali  informazioni  soltanto  per
questi fini. Le predette persone od autorita'  potranno  servirsi  di
queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei
giudizi. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso  essere
interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati l'obbligo: 
  a)  di  adottare  misure  amministrative  in  deroga  alla  propria
legislazione  e  alla  propria  prassi  amministrativa  o  a   quelle
dell'altro Stato; 
  b) di fornire informazioni che non potrebbero  essere  ottenute  in
base alla propria legislazione o nel  quadro  della  propria  normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato; 
  c) di fornire  informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale, industriale o professionale o  un  processo  commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine
pubblico.