(Convenzione- art. 28)
                             ARTICOLO 28 
              AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 
  Le disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi fiscali di cui  beneficiano  gli  agenti  diplomatici  o  i
funzionari consolari in virtu'  delle  regole  generali  del  diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.