(Convenzione- art. 29)
                             ARTICOLO 29 
                       ESTENSIONE TERRITORIALE 
1. La presente Convenzione potra' essere estesa, interamente o con le
modifiche necessarie, alle parti del Regno dei Paesi Bassi situate al
di fuori dell'Europa, qualora esse prelevino imposte  sostanzialmente
analoghe a quelle cui si  applica  la  Convenzione.  Tale  estensione
avra'  effetto  a  partire  dalla  data,  con  le  modifiche  e  alle
condizioni,  ivi  comprese  quelle  concernenti  la   cessazione   di
applicabilita', che saranno  stabilite  di  comune  accordo  mediante
scambio  di  note  diplomatiche,  o  seguendo  ogni  altra  procedura
conforme alle dispozioni costituzionali dei due Stati. 
2. A meno che non sia diversamente convenuto, quando  la  Convenzione
avra' termine, essa cessera' di applicarsi alle parti del  Regno  dei
Paesi Bassi alle quali sia stata estesa in base al presente Articolo.