(Convenzione- art. 14)
Articolo 14 - Esecuzione della confisca 
1. Le  procedure  per  ottenere  ed  eseguire  la  confisca  prevista
dall'articolo 13 sono disciplinate dalla legge della Parte richiesta. 
2. La Parte richiesta e' vincolata  dagli  accertamenti  relativi  ai
fatti nei limiti in cui essi  siano  stabiliti  in  una  sentenza  di
condanna o in una decisione giudiziaria della  Parte  richiedente,  o
nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata
su tali fatti. 
3. Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del  proprio
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o  adesione,  puo',
mediante dichiarazione diretta al Segretario del Consiglio  d'Europa,
dichiarare  che  il  paragrafo  2   del   presente   articolo   trova
applicazione   soltanto   subordinatamente   ai    propri    principi
costituzionali  ed  ai  concetti  fondamentali  del  proprio  sistema
giuridico. 
4. Se la confisca consiste nell'imposizione  dell'obbligo  di  pagare
una somma di denaro, la competente autorita'  della  Parte  richiesta
converte il relativo ammontare  nella  propria  valuta  al  tasso  di
cambio in vigore nel momento in  cui  viene  presa  la  decisione  di
eseguire la confisca. 
5. Nel caso dell'articolo  13,  paragrafo  1(a),  soltanto  la  Parte
richiedente  ha  diritto  di  decidere  su  eventuali  richieste   di
revisione dell'ordine di confisca.