Articolo 16 - Diritto di esecuzione e ammontare massimo della confisca. 1. La richiesta di confisca fatta a norma dell'articolo 13 non fa venir meno il diritto della Parte richiedente di eseguire essa stessa l'ordine di confisca. 2. Nulla della presente Convenzione puo' essere interpretato nel senso di consentire che il valore totale dell'oggetto della confisca superi l'ammontare della somma di denaro specificato nell'ordine di confisca. Qualora una delle Parti ritenga che quanto sopra possa verificarsi, le Parti interessate si consultano allo scopo di evitarlo.