(Convenzione- art. 16)
Articolo 16  -  Diritto  di  esecuzione  e  ammontare  massimo  della
confisca. 
1. La richiesta di confisca fatta a norma  dell'articolo  13  non  fa
venir meno il diritto della Parte richiedente di eseguire essa stessa
l'ordine di confisca. 
2. Nulla della presente  Convenzione  puo'  essere  interpretato  nel
senso di consentire che il valore totale dell'oggetto della  confisca
superi l'ammontare della somma di denaro specificato  nell'ordine  di
confisca. Qualora una delle Parti  ritenga  che  quanto  sopra  possa
verificarsi,  le  Parti  interessate  si  consultano  allo  scopo  di
evitarlo.