Art. 58. Decadenza del fornitore dal diritto di proseguire la provvista 1. Scaduto il termine utile per la consegna della provvista, l'Amministrazione, assegnato al fornitore un termine perentorio della durata che essa stessa stabilira' insindacabilmente, anche in relazione alle esigenze del servizio, avra' facolta' (ove tale termine sia trascorso infruttuosamente per tutta o parte della consegna scaduta) di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di proseguire il contratto. 2. L'Amministrazione potra' esercitare la suddetta facolta' appena scaduto il termine utile di una qualsiasi delle rate e senza attendere che siano trascorsi i termini delle eventuali altre rate successive.