(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 58)
                              Art. 58. 
   Decadenza del fornitore dal diritto di proseguire la provvista 
  1. Scaduto il  termine  utile  per  la  consegna  della  provvista,
l'Amministrazione, assegnato al fornitore un termine perentorio della
durata  che  essa  stessa  stabilira'  insindacabilmente,  anche   in
relazione alle  esigenze  del  servizio,  avra'  facolta'  (ove  tale
termine sia  trascorso  infruttuosamente  per  tutta  o  parte  della
consegna scaduta) di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto  di
proseguire il contratto. 
  2. L'Amministrazione potra' esercitare la suddetta facolta'  appena
scaduto il  termine  utile  di  una  qualsiasi  delle  rate  e  senza
attendere che siano trascorsi i termini delle  eventuali  altre  rate
successive.