(Allegato Regolamento recante norme in tema di servizi di commissariato-art. 61)
                              Art. 61. 
                      Risoluzione del contratto 
  1. L'Amministrazione, qualora  ritenga  di  non  dover  seguire  il
procedimento indicato dal citato art. 59, scaduto infruttuosamente il
termine perentorio assegnato al fornitore per la consegna di tutta  o
parte della provvista, avra' la facolta' di dichiarare, con  semplice
atto  amministrativo,  risolto  il   contratto,   con   la   confisca
dell'intera cauzione o di una parte di essa proporzionata alla  parte
della provvista non effettuata, senza che  occorra  altro  avviso  di
costituzione in mora o giudiziale diffida.