Art. 61. Risoluzione del contratto 1. L'Amministrazione, qualora ritenga di non dover seguire il procedimento indicato dal citato art. 59, scaduto infruttuosamente il termine perentorio assegnato al fornitore per la consegna di tutta o parte della provvista, avra' la facolta' di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto, con la confisca dell'intera cauzione o di una parte di essa proporzionata alla parte della provvista non effettuata, senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.