(Convenzione- art. 14)
Articolo 14 Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi 
                di noleggio di banchina 
1 I servizi non regolari di linea di  trasporto  persone,  denominati
servizi sottoposti ad autorizzazione o permesso oppure di noleggio di
banchina, sono disciplinati dalle autorita' competenti nelle  proprie
acque territoriali secondo la legislazione nazionale. 
2 I natanti che effettuano i  servizi  di  cui  al  punto  precedente
possono,  di  regola,   svolgere   servizio   stesso   esclusivamente
nell'ambito delle acque territoriali dello Stato  che  ha  rilasciato
l'autorizzazione. 
Tale autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  purche'  il  trasporto
risponda ad  un'esigenza  effettiva  e  previo  accertamento  che  le
imprese  pubbliche  di  navigazione  non   subiscano   una   notevole
concorrenza. 
3 Un'annotazione supplementare da  riportare  sull'autorizzazione  e'
necessaria per effettuare corse nelle acque  territoriali  dell'altro
Stato. Tale  annotazione  viene  apposta  dall'autorita'  competente,
previo assenso dell'autorita' dell'altro Stato.