(Convenzione - art. 29)
                             Articolo 29 
                          ENTRATA IN VIGORE 
    1. I  Governi  degli  Stati  contraenti  si  comunicheranno  l'un
l'altro  l'avvenuto  espletamento  delle   procedure   costituzionali
richieste per l'entrata in  vigore  della  presente  Convenzione.  La
presente Convenzione entrera' in vigore  alla  data  del  ricevimento
dell'ultima  di  queste  comunicazioni  e  le  sue  disposizioni   si
applicheranno: 
    a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta  alla
fonte, alle somme realizzate il,  o  successivamente  al,  1  gennaio
1993; 
    b) con riferimento alle altre imposte sul reddito,  alle  imposte
relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente  al,
1 gennaio 1993. 
    2. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto  la
presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai 
residenti di ciascuno degli Stati 
 contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o 
 successivamente al, 1 gennaio 1993 e fino all'entrata in 
 vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se
posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.