Articolo 29 ENTRATA IN VIGORE 1. I Governi degli Stati contraenti si comunicheranno l'un l'altro l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima di queste comunicazioni e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio 1993; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993. 2. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1993 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.