(Convenzione - art. 30)
                             Articolo 30 
                              DENUNCIA 
    La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia  da
parte di  uno  degli  Stati  contraenti.  Ciascuno  Stato  contraente
potra', mediante preavviso, minimo di sei mesi notificato  attraverso
le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno  solare,  a
decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 
In  questo  caso,  la  Convenzione  cessera'   di   applicarsi,   con
riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme  realizzate
il o successivamente al  1  gennaio  dell'anno  solare  successivo  a
quello nel quale e' stata notificata la denuncia. 
    In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
    Fatta ad Abu Dhabi, il 22  Gennaio  1995,  corrispondente  al  21
Sha'Ban 1415, in duplice esemplare, nelle lingue  inglese,  araba  ed
italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo
inglese in caso di dubbio. 
Per il Governo della Repubblica Italiana 
          GIOVANNI FERRERO 
       AMBASCIATORE D'ITALIA 
                             Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti 
                                        AHMED HUMID AL TAYER 
                                         MINISTRO DI STATO 
                                     PER LE FINANZE E INDUSTRIA 

              Parte di provvedimento in formato grafico