(Convenzione - Protocollo)
                        PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 
    alla Convenzione tra il Governo degli Emirati Arabi  Uniti  e  il
Governo della Repubblica Italiana per evitare le  doppie  imposizioni
in materia di  imposte  sul  reddito  e  per  prevenire  le  evasioni
fiscali. 
    All'atto della firma della Convenzione conclusa in  data  odierna
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli  Emirati
Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia  di  imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno
concordato le seguenti disposizioni supplementari che  formano  parte
integrante della Convenzione. 
    Resta inteso che: 
    a. per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese
sostenute   per   gli   scopi   perseguiti   dalla   stessa   stabile
organizzazione" si  intendono  le  spese  direttamente  connesse  con
l'attivita' di detta stabile organizzazione; 
    b.  per  quanto  concerne  l'articolo  8,  gli  utili   derivanti
dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di  aeromobili,
comprendono: 
     (i) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi  o  di
aeromobilii utilizzati in traffico internazionale, 
    (ii)  gli  utili  derivanti  dall'impiego  o  dal   noleggio   di
contenitori qualora detti utili sono occasionali e secondari rispetto
agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico  internazionale
di navi o di aeromobili. 
    c. per quanto concerne l'articolo 9, nel caso in cui da parte  di
uno  Stato  contraente  venga  effettuata  una  rideterminazione  nei
confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella  misura  in
cui  riconosca  che  tale  rideterminazione   rispecchia   intese   o
condizioni che sarebbero state accettate  tra  persone  indipendenti,
attua le variazioni corrispondenti nei confronti  delle  persone  che
sono in  relazione  con  dette  persone  e  che  sono  soggette  alla
giurisdizione  fiscale   di   detto   Stato.   Tali   variazioni   si
effettueranno soltanto in conformita' alla  procedura  amichevole  di
cui all'articolo 25 della presente Convenzione. 
    d.  per  quanto  concerne  l'articolo  15,  le  disposizioni  del
paragrafo 3 di detto articolo si applicano anche  alle  remunerazioni
percepite dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno  Stato
contraente che svolgono attivita' nell'altro Stato Contraente. 
    e. per quanto  concerne  il  paragrafo  6  dell'articolo  24,  le
disposizioni interne atte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale
comprendono le disposizioni relative alla limitazione delle spese  da
ammettere in deduzione egli altri componenti  negativi  derivanti  da
operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contrante  ed  imprese
situate nell'altro Stato contraente. 
    f.  per  quanto  concerne  il  paragrafo  1   dell'articolo   25,
all'espressione  "indipendentemente  dai   ricorsi   previsti   dalla
legislazione nazionale si  attribuisce  il  significato  secondo  cui
l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la
procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente
instaurata, laddove la controversia  concerne  un'applicazione  delle
imposte italiane non conforme alla Convenzione; 
    g. la disposizione di cui al paragrafo  3  dell'articolo  28  non
impedisce l'interpretazione secondo la quale le autorita'  competenti
degli  Stati  contraenti  possono  stabilire,  di   comune   accordo,
procedure  diverse  per  l'applicazione  delle  riduzioni   d'imposta
previste dalla Convenzione. 
    h. nonostante le disposizioni  dell'articolo  29  della  presente
Convenzione,  le  disposizioni  dell'articolo  8,  del  paragrafo   3
dell'articolo 13 e del paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione
si  applicano  alle   imposte   prelevate   sugli   utili   derivanti
dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di  aeromobili  a
partire dal 1 gennaio 1988. Gli  Stati  contraenti  non  dovranno  in
alcun modo avanzare richieste di natura fiscale relative ad ogni anno
imponibile anteriore alla data di cui al presente paragrafo. 
    i. resta altresi' inteso che i redditi provenienti da  attivita',
petrolifere e simili non rientrano nelle disposizioni della  presente
Convenzione. 
    Fatto ad Abu Dhabi, il 22  gennaio  1995,  corrispondente  al  21
Sha'Ban 1415 in duplice esemplare,  nelle  lingue  inglese,  araba  e
italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo
inglese in caso di dubbio. 
Per il Governo della Repubblica Italiana 
          GIOVANNI FERRERO 
       AMBASCIATORE D'ITALIA 
                             Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti 
                                        AHMED HUMID AL TAYER 
                                         MINISTRO DI STATO 
                                     PER LE FINANZE E INDUSTRIA 

              Parte di provvedimento in formato grafico