PROTOCOLLO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra il Governo degli Emirati Arabi Uniti e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: a. per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione; b. per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili, comprendono: (i) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o di aeromobilii utilizzati in traffico internazionale, (ii) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori qualora detti utili sono occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. c. per quanto concerne l'articolo 9, nel caso in cui da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con dette persone e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione. d. per quanto concerne l'articolo 15, le disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo si applicano anche alle remunerazioni percepite dagli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attivita' nell'altro Stato Contraente. e. per quanto concerne il paragrafo 6 dell'articolo 24, le disposizioni interne atte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale comprendono le disposizioni relative alla limitazione delle spese da ammettere in deduzione egli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese di uno Stato contrante ed imprese situate nell'altro Stato contraente. f. per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 25, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione; g. la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla Convenzione. h. nonostante le disposizioni dell'articolo 29 della presente Convenzione, le disposizioni dell'articolo 8, del paragrafo 3 dell'articolo 13 e del paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione si applicano alle imposte prelevate sugli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili a partire dal 1 gennaio 1988. Gli Stati contraenti non dovranno in alcun modo avanzare richieste di natura fiscale relative ad ogni anno imponibile anteriore alla data di cui al presente paragrafo. i. resta altresi' inteso che i redditi provenienti da attivita', petrolifere e simili non rientrano nelle disposizioni della presente Convenzione. Fatto ad Abu Dhabi, il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha'Ban 1415 in duplice esemplare, nelle lingue inglese, araba e italiana, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo della Repubblica Italiana GIOVANNI FERRERO AMBASCIATORE D'ITALIA Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti AHMED HUMID AL TAYER MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA Parte di provvedimento in formato grafico