(Convenzione-art. 41)
                             ARTICOLO 41 
                        PRIVILEGI E IMMUNITA' 
1. L'Europol, i membri degli organi, i suoi  vicedirettori  e  agenti
godono dei privilegi e delle immunita' necessari per  lo  svolgimento
dei loro compiti, in conformita' di un protocollo che  stabilisce  le
norme da applicare in tutti gli Stati membri. 
2. Il Regno dei Paesi Bassi e gli altri Stati  membri  concordano  in
termini identici, per gli ufficiali  di  collegamento  inviati  dagli
altri Stati membri nonche' per i loro familiari,  i  privilegi  e  le
immunita' necessari al  corretto  svolgimento  dei  compiti  di  tali
ufficiali presso l'Europol. 
3. Il protocollo di cui al paragrafo 1 e' adottato dal Consiglio  che
delibera all'unanimita', secondo la procedura prevista dal titolo  VI
del trattato sull'Unione europea ed e' adottato  dagli  Stati  membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali.