(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
  Riconosciuta la legittimita' della domanda,  l'Amministrazione  del
Fondo per  il  culto,  prendendo  a  base  la  rendita  liquidata  ed
assegnatale dal Demanio dello Stato, in esecuzione ed a  norma  degli
articoli 2, 4 e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, accertera'  e
riassumera'  l'attuale  situazione  del  patrimonio  della  soppressa
chiesa ricettizia o comunia curata in modo che risulti: 
 
  l'importo annuo della rendita 5  per  cento  inscritta  e  depurata
dalla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio; 
 
  l'importo della  rendita  pubblica  appresa  direttamente  all'ente
soppresso, o ceduta dagli affrancanti; 
 
  l'ammontare annuo complessivo dei censi, dei canoni, e delle  altre
prestazioni perpetue attualmente in essere, ma distinte in  esigibili
ed in non esigibili; 
 
  l'importo dei capitali  riscossi,  o  per  rendite  affrancate  dai
debitori, o per ricupero di somme  mutuate  dell'ente  soppresso,  od
infine per vendita degli immobili devoluti od  espropriati  in  danno
dei debitori morosi; 
 
  il montare degli oneri patrimoniali da  trasferirsi  a  carico  del
Comune; 
 
  la somma dei capitali eventualmente pagati  per  la  estinzione  di
debiti dell'ente,  o  a  tacitazione  dei  diritti  di  terzi,  e  da
rimborsarsi dal Comune. 
 
  Nel caso che la tassa straordinaria del  30  per  cento  non  fosse
interamente compensata colla rendita inscritta, la  differenza  sara'
prelevata sulla massa dei censi,  dei  canoni  e  delle  altre  annue
prestazioni di certa e sicura esazione.