Art. 41. Riconosciuta la legittimita' della domanda, l'Amministrazione del Fondo per il culto, prendendo a base la rendita liquidata ed assegnatale dal Demanio dello Stato, in esecuzione ed a norma degli articoli 2, 4 e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, accertera' e riassumera' l'attuale situazione del patrimonio della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata in modo che risulti: l'importo annuo della rendita 5 per cento inscritta e depurata dalla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intero patrimonio; l'importo della rendita pubblica appresa direttamente all'ente soppresso, o ceduta dagli affrancanti; l'ammontare annuo complessivo dei censi, dei canoni, e delle altre prestazioni perpetue attualmente in essere, ma distinte in esigibili ed in non esigibili; l'importo dei capitali riscossi, o per rendite affrancate dai debitori, o per ricupero di somme mutuate dell'ente soppresso, od infine per vendita degli immobili devoluti od espropriati in danno dei debitori morosi; il montare degli oneri patrimoniali da trasferirsi a carico del Comune; la somma dei capitali eventualmente pagati per la estinzione di debiti dell'ente, o a tacitazione dei diritti di terzi, e da rimborsarsi dal Comune. Nel caso che la tassa straordinaria del 30 per cento non fosse interamente compensata colla rendita inscritta, la differenza sara' prelevata sulla massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni di certa e sicura esazione.