Art. 42. Per determinare la rendita che spetta all'Amministrazione del Fondo per il culto, in corrispettivo della sua rinunzia al godimento delle partecipazioni che sono o che diverranno vacanti in appresso, si fissera' previamente il giorno in cui si dovra' fare la consegna delle rendite della soppressa ricettizia o comunia curata al Comune, e questo giorno dovra' sempre essere il primo di uno dei semestri dell'anno. Dovendo da questo giorno cessare la gestione del Fondo per il culto per dette rendite, l'utile annuale che avrebbe ricavato da esse sara' calcolato conteggiando, al lordo, in attivo: l'importo della rendita pubblica; l'ammontare annuo dei censi, dei canoni e delle altre prestazioni, escluse le partite riconosciute inesigibili; gli interessi al 5 per cento sui capitali riscossi. E nel passivo: l'importo annuo degli oneri patrimoniali tuttavia esistenti; il supplemento che il Fondo per il culto paga al parroco sino a completargli la congrua di lire 800 annue; l'assegno per spese di culto e manutenzione ordinaria della chiesa; l'assegno per la spesa delle riparazioni straordinarie; gli interessi al 5 per cento sui capitali pagati in estinzione di debiti. In corrispondenza della residua vita probabile di ciascuno dei partecipanti superstiti, sara' fissato il numero degli anni durante i quali il Fondo per il culto avrebbe diritto di far proprio l'utile come sopra determinato, e quindi sara' calcolata, secondo le regole dell'interesse composto, al saggio del 5 per cento, la rendita perpetua equivalente al godimento temporaneo degli utili. Da questa rendita perpetua sara' poi dedotta l'annualita' perpetua corrispondente all'onere temporaneo degli assegni vitalizi dovuti ai partecipanti superstiti e calcolata sulla residua vita probabile di ciascuno di essi; la differenza, ridotta alla meta', rappresentera' l'importo annuo della rendita perpetua, al saggio del 5 per cento, da cedersi dal Comune al Fondo per il culto per il titolo sopraindicato.