(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  Per determinare la rendita che spetta all'Amministrazione del Fondo
per il culto, in corrispettivo della sua rinunzia al godimento  delle
partecipazioni che sono o che  diverranno  vacanti  in  appresso,  si
fissera' previamente il giorno in cui  si  dovra'  fare  la  consegna
delle rendite della soppressa ricettizia o comunia curata al  Comune,
e questo giorno dovra' sempre essere il primo  di  uno  dei  semestri
dell'anno. 
 
  Dovendo da questo giorno cessare la gestione del Fondo per il culto
per dette rendite, l'utile annuale che avrebbe ricavato da esse sara'
calcolato conteggiando, al lordo, in attivo: 
 
  l'importo della rendita pubblica; 
 
  l'ammontare annuo dei censi, dei canoni e delle altre  prestazioni,
escluse le partite riconosciute inesigibili; 
 
  gli interessi al 5 per cento sui capitali riscossi. 
 
  E nel passivo: 
 
  l'importo annuo degli oneri patrimoniali tuttavia esistenti; 
 
  il supplemento che il Fondo per il culto paga  al  parroco  sino  a
completargli la congrua di lire 800 annue; 
 
  l'assegno per spese di culto e manutenzione ordinaria della chiesa; 
 
  l'assegno per la spesa delle riparazioni straordinarie; 
 
  gli interessi al 5 per cento sui capitali pagati in  estinzione  di
debiti. 
 
  In corrispondenza della residua  vita  probabile  di  ciascuno  dei
partecipanti superstiti, sara' fissato il numero degli anni durante i
quali il Fondo per il culto avrebbe diritto di  far  proprio  l'utile
come sopra determinato, e quindi sara' calcolata, secondo  le  regole
dell'interesse composto, al  saggio  del  5  per  cento,  la  rendita
perpetua equivalente al godimento temporaneo degli utili. 
 
  Da questa rendita perpetua sara' poi dedotta l'annualita'  perpetua
corrispondente all'onere temporaneo degli assegni vitalizi dovuti  ai
partecipanti superstiti e calcolata sulla residua vita  probabile  di
ciascuno di essi; la differenza, ridotta alla  meta',  rappresentera'
l'importo annuo della rendita perpetua, al saggio del 5 per cento, da
cedersi dal Comune al Fondo per il culto per il titolo sopraindicato.