(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
  Agli effetti del calcolo della residua vita probabile,  l'eta'  dei
singoli partecipanti superstiti sara' computata sino al giorno in cui
avra' effetto la consegna delle rendite. 
 
  Quando nel computo dell'eta' vi ha frazione di un anno, il  periodo
che eccede sei mesi sara' calcolato, per anno intero, altrimenti  non
sara' valutato.