Art. 43. Agli effetti del calcolo della residua vita probabile, l'eta' dei singoli partecipanti superstiti sara' computata sino al giorno in cui avra' effetto la consegna delle rendite. Quando nel computo dell'eta' vi ha frazione di un anno, il periodo che eccede sei mesi sara' calcolato, per anno intero, altrimenti non sara' valutato.