(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  La rendita perpetua spettante al Fondo per  il  culto,  a'  termini
dell'articolo 42, sara' prelevata,  in  equa  misura,  dalla  rendita
pubblica inscritta o derivante dal rinvestimento di capitali, e dalla
massa dei censi, dei canoni e delle altre annue prestazioni,  secondo
gli accordi che saranno stabiliti col Comune.