Art. 46. Le rendite e gli oneri patrimoniali passeranno al Comune nello stato e nelle condizioni in cui si troveranno all'atto della consegna. La rendita pubblica 5 per cento, che rimarra' disponibile dopo i prelevamenti, di cui agli articoli 41 e 44, sara' ridotta al 4,50 per cento netto in relazione all'articolo 12 (allegato 4) della legge 22 luglio 1894, n. 339. La rendita cosi' ridotta sara' consegnata al Comune in certificati nominativi del corrispondente Consolidato 4,50 per cento netto.