(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
  Le rendite e gli oneri  patrimoniali  passeranno  al  Comune  nello
stato  e  nelle  condizioni  in  cui  si  troveranno  all'atto  della
consegna. 
 
  La rendita pubblica 5 per cento, che rimarra'  disponibile  dopo  i
prelevamenti, di cui agli articoli 41 e 44, sara' ridotta al 4,50 per
cento netto in relazione all'articolo 12 (allegato 4) della legge  22
luglio 1894, n. 339. La rendita cosi'  ridotta  sara'  consegnata  al
Comune in certificati nominativi del corrispondente Consolidato  4,50
per cento netto.