Art. 47. Sui detti certificati nominativi sara' assicurato, a richiesta dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e secondo le norme in vigore sul Debito pubblico, l'usufrutto attribuito dall'articolo 6 della legge ai singoli partecipanti superstiti, in pagamento del rispettivo assegno vitalizio. A tale effetto i singoli assegni vitalizi, saranno arrotondati a multiplo di tre, salvo l'obbligo negli assegnatari di restituire annualmente al Comune l'importo della frazione in piu' attribuita.