(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Sui detti certificati  nominativi  sara'  assicurato,  a  richiesta
dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e secondo  le  norme  in
vigore sul Debito pubblico, l'usufrutto  attribuito  dall'articolo  6
della legge ai singoli  partecipanti  superstiti,  in  pagamento  del
rispettivo assegno vitalizio. 
 
  A tale effetto i singoli assegni vitalizi,  saranno  arrotondati  a
multiplo di tre, salvo  l'obbligo  negli  assegnatari  di  restituire
annualmente al Comune l'importo della frazione in piu' attribuita.