Art. 49. Quando sia in corso una controversia amministrativa o giudiziaria tra l'Amministrazione del Fondo per il culto e taluni partecipanti superstiti, circa il diritto e la misura dell'assegno vitalizio, non si fara' luogo all'anticipata consegna delle rendite, se non dopo la definizione della controversia, salvo che il Comune ottenga l'acquiescenza dei partecipanti interessati.