(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Quando sia in corso una controversia amministrativa  o  giudiziaria
tra l'Amministrazione del Fondo per il culto  e  taluni  partecipanti
superstiti, circa il diritto e la misura dell'assegno vitalizio,  non
si fara' luogo all'anticipata consegna delle rendite, se non dopo  la
definizione  della  controversia,  salvo  che   il   Comune   ottenga
l'acquiescenza dei partecipanti interessati.