Art. 50. Ottenuta la consegna delle rendite, il Comune dovra', a' termini dell'articolo 7 della legge, costituire la dotazione necessaria alla chiesa parrocchiale, non che il supplemento di assegno al parroco sino a completare la congrua di lire 800 annue, salvo nel Fondo per il culto l'obbligo d'inscrivere a favore del parroco quell'ulteriore assegno che fosse dovuto per elevare la congrua fino a lire 900, per ora, ed a suo tempo a lire 1000, osservate le norme del Capo I del presente Regolamento.