(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Ottenuta la consegna delle rendite, il Comune  dovra',  a'  termini
dell'articolo 7 della legge, costituire la dotazione necessaria  alla
chiesa parrocchiale, non che il supplemento  di  assegno  al  parroco
sino a completare la congrua di lire 800 annue, salvo nel  Fondo  per
il culto l'obbligo d'inscrivere a favore del parroco  quell'ulteriore
assegno che fosse dovuto per elevare la congrua fino a lire 900,  per
ora, ed a suo tempo a lire 1000, osservate le norme del  Capo  I  del
presente Regolamento.