Art. 51. La dotazione necessaria alla chiesa sara' determinata di comune accordo tra il parroco, il sindaco, il subeconomo dei benefici vacanti ed il ricevitore del registro, i quali compileranno e sottoscriveranno un progetto d'assegnazione nella prima parte: la spesa annua occorrente per l'ufficiatura della chiesa, tenuto conto delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale; la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi; la spesa annua presunta per la manutenzione e la conservazione della chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto dell'importanza dei fabbricati; e, nella seconda parte, le rendite da assegnarsi definitivamente dal Comune alla chiesa, a titolo di dotazione e per gli scopi sopraindicati. Tale progetto e' subordinato all'approvazione, si' dell'Autorita' tutoria del Comune, che del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.