(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  La dotazione necessaria alla chiesa  sara'  determinata  di  comune
accordo tra il  parroco,  il  sindaco,  il  subeconomo  dei  benefici
vacanti ed  il  ricevitore  del  registro,  i  quali  compileranno  e
sottoscriveranno un progetto d'assegnazione nella prima parte: 
 
  la spesa annua occorrente per l'ufficiatura  della  chiesa,  tenuto
conto delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del  servizio
parrocchiale; 
 
  la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi; 
 
  la spesa annua presunta per  la  manutenzione  e  la  conservazione
della chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto
dell'importanza dei fabbricati; 
 
  e, nella seconda parte, le rendite  da  assegnarsi  definitivamente
dal Comune alla chiesa,  a  titolo  di  dotazione  e  per  gli  scopi
sopraindicati. 
 
  Tale progetto e' subordinato all'approvazione,  si'  dell'Autorita'
tutoria del Comune, che del Ministero di Grazia  e  Giustizia  e  dei
Culti.