(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Nel determinare le spesa, di che  nel  precedente  articolo,  sara'
tenuta presente, ma con riguardo alle mutate condizioni della chiesa,
la somma che,  secondo  gli  statuti  della  soppressa  ricettizia  o
comunia curata, veniva annualmente erogata. 
 
  Qualora  la  parrocchia  possedesse  rendite  proprie  specialmente
destinate a sopperire a dette  spese,  sara'  diminuita  dell'importo
corrispondente la dotazione da costituirsi. 
 
  Eccettuato il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo  7
della legge 4 giugno 1899, n. 191, le spese della ufficiatura  e  del
rifornimento dei sacri arredi non saranno  calcolate,  in  complesso,
meno di lire 150 annue.