Art. 52. Nel determinare le spesa, di che nel precedente articolo, sara' tenuta presente, ma con riguardo alle mutate condizioni della chiesa, la somma che, secondo gli statuti della soppressa ricettizia o comunia curata, veniva annualmente erogata. Qualora la parrocchia possedesse rendite proprie specialmente destinate a sopperire a dette spese, sara' diminuita dell'importo corrispondente la dotazione da costituirsi. Eccettuato il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 4 giugno 1899, n. 191, le spese della ufficiatura e del rifornimento dei sacri arredi non saranno calcolate, in complesso, meno di lire 150 annue.