Art. 53. Quando vi sia disaccordo tra i rappresentanti degli enti interessati, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, esaminate le osservazioni esposte, e sentita la Direzione Generale del Fondo per il culto, formera' un progetto di assegnazione che sara' provvisoriamente eseguibile, salvi i provvedimenti definitivi in sede giudiziaria.