(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
  Quando  vi  sia  disaccordo  tra  i   rappresentanti   degli   enti
interessati,  il  Ministero  di  Grazia  e  Giustizia  e  dei  Culti,
esaminate le osservazioni esposte, e sentita  la  Direzione  Generale
del Fondo per il culto, formera'  un  progetto  di  assegnazione  che
sara' provvisoriamente eseguibile, salvi i  provvedimenti  definitivi
in sede giudiziaria.