(Regolamento-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
  La rendita residuale, che a' termini dell'articolo 8 della legge  4
giugno 1899, n. 191, e' attribuita di pieno diritto ai Comuni,  sara'
da questi destinata ai fini indicati nell'articolo  62  del  presente
Regolamento.