(Regolamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
  Verificandosi la decadenza del Comune a'  termini  dell'articolo  9
della legge, l'Amministrazione del Fondo  per  il  culto  provvedera'
direttamente a dotare la chiesa parrocchiale, alla base  dei  criteri
stabiliti negli articoli 51 e 52, ed a costituire il  supplemento  di
congrua al parroco;  e  cio'  mediante  assegnazione  di  altrettante
rendite della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata, ferma  la
disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.