Art. 55. Verificandosi la decadenza del Comune a' termini dell'articolo 9 della legge, l'Amministrazione del Fondo per il culto provvedera' direttamente a dotare la chiesa parrocchiale, alla base dei criteri stabiliti negli articoli 51 e 52, ed a costituire il supplemento di congrua al parroco; e cio' mediante assegnazione di altrettante rendite della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata, ferma la disposizione dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.