Art. 17. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione interna e' nominato, ai sensi dell'art.1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico. Il nucleo e' composto da cinque membri, compreso il presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno due esterni all'ateneo stesso e dura in carica tre anni.