(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
   1.  Il  nucleo  di  valutazione  interna  e'  nominato,  ai  sensi
dell'art.1 della legge 19 ottobre 1999,  n.  370,  dal  rettore,  con
proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione e il  Senato
accademico. Il nucleo e'  composto  da  cinque  membri,  compreso  il
presidente, in possesso di adeguati requisiti professionali nel campo
della valutazione, di cui almeno due esterni all'ateneo stesso e dura
in carica tre anni.