(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
           (Condizioni relative alle offerte sul portale) 
 
    1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale,  il  gestore
verifica che lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente preveda: 
      a) il diritto di recesso dalla societa' ovvero  il  diritto  di
co-vendita delle proprie partecipazioni nonche' le relative modalita'
e condizioni di esercizio nel  caso  in  cui  i  soci  di  controllo,
successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a  terzi,  in
favore degli investitori diversi dagli  investitori  professionali  o
dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che  abbiano
acquistato  o  sottoscritto  strumenti  finanziari  offerti   tramite
portale. Tali  diritti  sono  riconosciuti  per  il  periodo  in  cui
sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2  e  4,  del
decreto  e  comunque  per   almeno   tre   anni   dalla   conclusione
dell'offerta; 
      b) la comunicazione alla societa' nonche' la pubblicazione  dei
patti parasociali nel sito internet dell'emittente. 
    2. Ai fini  del  perfezionamento  dell'offerta  sul  portale,  il
gestore verifica che una quota almeno  pari  al  5%  degli  strumenti
finanziari   offerti   sia   stata   sottoscritta   da    investitori
professionali o da fondazioni bancarie o da  incubatori  di  start-up
innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.