(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
         (Costituzione della provvista e diritto di revoca) 
 
    1. La provvista necessaria al  perfezionamento  degli  ordini  di
adesione alle offerte e' costituita nel conto indisponibile intestato
all'emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento  a
cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di  effettivo  addebito  non
puo' essere anteriore alla data  di  sottoscrizione  degli  strumenti
finanziari da parte degli investitori. 
    2. Gli investitori diversi dagli  investitori  professionali  che
hanno manifestato la volonta' di sottoscrivere  strumenti  finanziari
oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il  diritto  di
revocare la  loro  adesione  quando,  tra  il  momento  dell'adesione
all'offerta e quello in cui  la  stessa  e'  definitivamente  chiusa,
sopravvenga  un  fatto  nuovo  o  sia   rilevato   errore   materiale
concernenti le informazioni esposte sul portale,  che  siano  atti  a
influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca puo'
essere esercitato entro sette giorni  dalla  data  in  cui  le  nuove
informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori. 
    3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto  di
revoca, nonche' nel caso di mancato perfezionamento  dell'offerta,  i
fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena
disponibilita' degli investitori.