6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
H)
Attivita' in deroga - D.lgs 152/2006, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non
superiore a 1500 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di panificazione, pasticceria e affini con utilizzo
complessivo di farina non superiore a 1500 kg/giorno.
Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero di materie prime
non superiore a 300 kg si e' nel campo di applicazione delle
attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera f).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione materia prima (farina, amidi, ecc.)
B. Preparazione di lieviti ed impasti e pesatura
C. Impasto
D. Formazione del prodotto
E. Lievitazione
F. Cottura in forno
G. Confezionamento
Materie prime
1. Farina
2. Lieviti, amidi
3. Acqua
4. Aromatizzanti
5. Zucchero, cacao, cioccolato, confetture, nocciole, latte, uova,
frutta, grassi vegetali/animali e vari additivi utilizzati per le
lavorazioni di pasticceria e altri ingredienti per panificazione e
operazioni similari
Concorrono al limite di 1500 kg/giorno le materie prime di cui al
punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate in una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
| jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
400 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI
CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
i)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati con produzione non
superiore a 450 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati, con
produzione non superiore a 450 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio materia prima (caffe' ed altri prodotti vegetali) in
silos e/o sacchi
B. Pesatura
C. Pulitura
D. Trasporto manuale/pneumatico
E. Essiccazione e tostatura
F. Raffreddamento
G. Macinazione
H. Miscelazione dei prodotti tostati
I. Confezionamento.
Materie prime
1. Caffe' e succedanei (orzo, segale, cicoria, ecc.)
2. Prodotti vegetali in genere, da sottoporre ad operazioni di
tostatura.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Nessun limite per lo stoccaggio in sacchi e caricamento manuale.
2. L'impianto/sistema di abbattimento basato sulla tecnologia della
postcombustione, posto a presidio della fase di tostatura, in
presenza di impianti in grado di trattare quantitativi:
2.1. Maggiori di 30 kg/carica - dovra' essere obbligatoriamente
installato qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci
"Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche" e dovra' rispettare un tempo di contatto di
1 sec. ed una temperatura di 600 °C.
2.2. Minori / uguali di 30 kg/carica - non dovra' essere installato
anche qualora non sia rispettato quanto previsto alle voci "Limiti" e
"Note" riportate nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni
specifiche"; salvo il verificarsi di eventuali problematiche inerenti
ad episodi di molestia olfattiva.
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 45 kg/giorno, la Ditta e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica
indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare
solo la produzione annua prevista.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
l)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/ora.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini
con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione, trasporto pneumatico e dosaggio di materie
prime:
A.1 Solide
A.2 Liquide
B. Preparazione mescole e miscele solide con utilizzo di
mescolatori, dispersori ed impastatrici, calandratrici ed
assimilabili
C. Processi di macinazione, raffinazione
D. Dispersione
E. Finitura, maturazione e/o messa a ricetta del prodotto
F. Stoccaggio delle materie finite
G. Confezionamento prodotti
H. Pulizia delle apparecchiature e dei contenitori.
N.B. La pulizia dei contenitori e' auspicabile che venga attuata in
luoghi dedicati ed idonei ad evitare lo spandimento anche accidentale
dei liquidi di pulizia. Nel caso di utilizzo di prodotti a base di
CIV e/o di COV, questa operazione deve comportare l'impiego di
strutture chiuse presidiate da un idoneo sistema di aspirazione delle
emissioni e di recupero dei liquidi di lavaggio.
Materie prime
1. Leganti (resine polimeriche sintetiche e naturali)
2. Solventi e diluenti (idrocarburi aromatici, alifatici e
clorurati, chetoni, esteri, glicoli - eteri, alcooli)
3. Plastificanti (oli vegetali, monomeri ed assimilabili)
4. Additivi antinvecchianti, antiossidanti, disperdenti,
emulsionanti ed assimilabili
5. Cariche inerti/ pigmenti (organici ed inorganici, coloranti
organici in solvente e/o in pasta ecc.)
6. Catalizzatori.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le
seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360F, H360D, H341
2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione
dovra' essere verificato qualora non venga rispettato il limite
imposto come flusso di massa.
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche".
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche".
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 50 kg/giorno, la Ditta e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica
indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare
solo la produzione annua prevista.
---------------------------------------------------------------------
| Quantita' in kg/anno [*]
---------------------------------------|-----------------------------
Produzione | Attuale | Prevista
---------------------------------------|-----------------------------
|
---------------------------------------------------------------------
[*] Concorre al limite di 500 kg/ora.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
m)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Sgrassaggio superficiale di metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/giorno.
Sgrassaggio superficiale di metalli con detergenti e/o soluzioni
privi di solventi.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base di COV con presenza
di alogeni
B. Sgrassaggio con utilizzo di prodotti a base COV senza presenza
di alogeni
C. Pulizia con detergenti in soluzione acquosa
D. Pulizia con utilizzo di soluzioni a base di acidi o basi
Materie prime
1. Detergenti in soluzione acquosa
2. Detergenti a base di COV con presenza di alogeni
3. Detergenti a base di COV senza presenza di alogeni
4. Soluzioni di acidi o di basi
Concorrono al limite di 10 kg/giorno i COV contenuti nelle materie
prime di cui ai punti 2, 3.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Non sono ammessi prodotti contenenti COV classificati con le
seguenti frasi di rischio: H350, H340, H350i, H360F, H360F, H341.
2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in concentrazione
e' da verificare qualora non venga rispettato il limite imposto come
flusso di massa.
3. Valutazione della conformita' dell'emissione.
Caso A (portata effettiva <= 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed
esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun
fattore di correzione
Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la
seguente formula:
Ci = A/AR * C
Ove:
Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore
limite imposto C: concentrazione dell'inquinante rilevata in
emissione, espressa in mg/Nm
A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3 /h
per ogni m2 di superficie libera della vasca
AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3 /h per
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h
N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che
per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni
(ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti
chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il
valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di
superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei
casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e
relativo presidio aspirante.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Prescrizioni specifiche:
1. Le apparecchiature utilizzate dovranno avere i seguenti
requisiti minimi.
Impianti a circuito chiuso
Per impianto di lavaggio a circuito chiuso s'intende:
• Impianto che durante le fasi di lavaggio dei pezzi (eseguite per
immersione, a spruzzo e in vapori di solvente) non determini
emissioni di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro.
• Impianto che durante le fasi di distillazione del solvente,
recupero del solvente a mezzo condensazione, adsorbimento del
solvente su eventuali carboni attivi (deodorizzazione camera di
lavaggio), desorbimento dei carboni attivi, non determini emissioni
di solvente ne' in atmosfera ne' in ambiente di lavoro.
• Impianto che puo' generare emissioni durante la fase di
produzione del vuoto (ove applicabile) e la fase di carico/scarico
dei pezzi, limitatamente al periodo di apertura del portello di
carica.
• Impianto provvisto di camino di scarico in atmosfera, in accordo
con le autorizzazioni regionali.
I requisiti minimi sono i seguenti:
• Sistema di recupero per condensazione funzionante a temperatura
adeguata rispetto al solvente utilizzato (es: per il percloroetilene
temperatura del fluido refrigerante compresa tra - 25 ÷ - 28°C).
• Sistema di recupero del solvente a carbone attivo per impianti
con camera di lavaggio di dimensioni > 0,6 m3 .
• Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle
fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di
asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
• Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo
scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo
operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi
anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei
residui).
• Sistema di asciugatura del truciolo, sia esso raccolto in botte o
separato in appositi filtri, eseguito senza movimentazione manuale
dello stesso fino ad avvenuta asciugatura.
• Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in
recipienti chiusi.
• Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso
manutenzione programmata.
• Sistema di aspirazione che tenga in depressione il distillatore
nel corso delle operazioni di manutenzione, con annesso trattamento
degli sfiati a carico del circuito di recupero del solvente.
Requisiti e modalita' operative ritenute utili a contenere
ulteriormente le emissioni:
• Rilevatore della concentrazione residua di solvente nella camera
di lavaggio che dia il consenso all'apertura del portello di carica
solo al raggiungimento di una concentrazione di solvente residuo
nella camera stessa < 1 g/m3 .
• Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento
discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel
refluo < 10% in peso.
• Sistema sotto vuoto per pezzi di difficile asciugatura.
Impianti aperti
I requisiti minimi sono i seguenti:
• Sistema di recupero del solvente mediante carbone attivo, con
efficienza minima del 90%.
• Sistema di regolazione che consenta di modificare i tempi delle
fasi del processo di lavaggio, e in particolare della fase di
asciugatura, in funzione della conformazione dei pezzi da lavare.
• Sistema idraulico che consenta il carico del solvente fresco e lo
scarico del residuo di distillazione in circuito chiuso, escludendo
operazioni manuali eseguite con recipienti aperti (evitando stoccaggi
anche temporanei in contenitori aperti destinati alla raccolta dei
residui).
• Stoccaggio del solvente fresco e dei reflui di distillazione in
recipienti chiusi.
• Accurata gestione del processo eseguita, se possibile, attraverso
manutenzione programmata.
2. Requisiti e modalita' operative ritenute utili a contenere
ulteriormente le emissioni:
• Distillazione che consenta, anche attraverso l'intervento
discontinuo (a "batch"), di conseguire un tenore di solvente nel
refluo < 10% in peso.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
| jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
| (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di solventi sia inferiore a 1 kg/giorno, la
Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9
e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE
GENERALE".
Qualora utilizzi soluzioni di acidi e/o basi, la Ditta e' esonerata
dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE" nel caso in cui
il contenuto di acidi e/o basi nella soluzione sia inferiore al 15%.
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno con utilizzo di COV alogenati con
H351: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente con
utilizzo di COV alogenati caratterizzati dalle frasi di rischio R 40,
verificandone dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale
contenuta nelle materie prime della stessa riga; se non gia'
utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno in tutti gli altri casi: indicare
la quantita' annua attuale e prevista di solvente con utilizzo di COV
in tutti gli altri casi, verificandone dalle schede tecniche/di
sicurezza la percentuale contenuta nelle materie prime della stessa
riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale
prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
n)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque
addetti
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Lavorazioni orafe realizzate da meno di 25 addetti, comprensive
della fase di fusione.
Qualora l'attivita' sia svolta senza effettuazione della fase di
fusione, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di
cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta - Allegato IV - Parte I -
lettera b 1).
Le lavorazioni orafe possono comprendere operazioni di:
• pulizia meccanica e chimica (sgrassaggio) delle superfici
metalliche;
• trattamenti elettrochimici;
• saldatura;
• applicazione prodotti vernicianti / protettivi;
tali attivita', essendo strettamente complementari all'attivita'
principale di laboratorio oreficeria, sono ricomprese nel presente
allegato tecnico.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Microfusione
B. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia
meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura ed
altre operazioni assimilabili)
C. Preparazione delle superfici mediante operazioni di pulizia
chimica (sgrassaggio)
D. Trattamenti elettrochimici
E. Saldatura
F. Verniciatura/smaltatura ornamentale selettiva ed applicazione di
protettivi
G. Finitura e/o lucidatura
Materie prime
1. Materiali metallici
2. Scorificanti
3. Prodotti vernicianti/protettivi ed assimilabili
4. Prodotti per sgrassaggio chimico
5. Prodotti per lavorazioni galvaniche
6. Materiali per saldatura (saldobrasatura)
7. Paste abrasive e lucidanti
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. In considerazione dei quantitativi limitati di solventi
utilizzati nella lavorazione, non vengono poste limitazioni ai
quantitativi di COV emessi.
2. Non e' ammesso l'uso di prodotti vernicianti, catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: R45, R46, R49,
R60, R61, R68;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente
al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 1.1, a
quanto di seguito indicato:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr, Pb, Cd nella
pigmentazione.
4. Per la conformita' delle emissioni derivante dalle lavorazioni
galvaniche dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore
analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione se la
portata effettiva e' < 1400 Nm³/h per ogni metro quadrato di
superficie libera della vasca, in caso contrario dovra' essere
utilizzata la formula di seguito riportata:
Ci = A/AR x C
Ove:
Ci = concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore
limite imposto;
C = concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa
in mg/Nm³
A = portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in Nm³/h
per un metro quadrato di superficie libera della vasca
AR = portata di riferimento dell'aeriforme espressa in Nm³/h per
ogni metro quadrato di superficie libera della vasca e determinata in
1400 Nm³/h.
Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di
superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm³/h nei casi
in cui l'impianto sia:
- dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire
l'evaporazione;
- dotato di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante
Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra'
tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che
per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni
(ad es. temperatura di esercizio > 30°C, presenza di composti chimici
in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.)
5. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
5.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo
"Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
5.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
5.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
| jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (colonna a
| letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il numero di addetti sia inferiore o uguale a 6, la Ditta
e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10
del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare il numero totale degli addetti
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
o)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche
con consumo di prodotti chimici non superiore 10 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione su
superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a
10 kg/giorno.
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica, dovra' essere
presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/g".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Applicazioni galvanotecniche
B. Applicazione protettivi / mascheranti
C. Asciugatura
Materie prime
1. Prodotti protettivi e/o mascheranti (es. adesivi)
2. Prodotti chimici per applicazioni galvanotecniche
Concorrono al limite di 10 kg/giorno le materie prime di cui al
punto 2.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Le operazioni di mascheratura/applicazione di protettivi, in
considerazione delle materie prime utilizzate si considerano poco
rilevanti per quanto concerne l'inquinamento atmosferico e pertanto
non sono imposti limiti alle emissioni.
Note
1. Valutazione della conformita' dell'emissione.
Caso A (portata effettiva < 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed
esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun
fattore di correzione
Caso B (portata effettiva > 1.400 m3 /h per ogni m2 di superficie
libera della vasca)
Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la
seguente formula:
Ci = A/AR * C
Ove:
Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore
limite imposto C: concentrazione dell'inquinante rilevata in
emissione, espressa in mg/Nm
A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3 /h
per ogni m2 di superficie libera della vasca
AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3 /h per
ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1400 m3 /h
N. B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si
dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera
che per composizione e/o per modalita' operative determinano
emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di
composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione,
ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato
di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3 /h nei
casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi
idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e
relativo presidio aspirante.
2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
| jet venturi)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
| (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
| (nebbie oleose e COV altobollenti)
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
1 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI
CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
p)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II,
Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze
collanti non superiore a 100 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici con incollaggio di parti
di oggetti con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore
a 100 kg/g.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Calzature e pelletteria:
A.1 Lavorazioni meccaniche (es. sgarzatura, smerigliatura,
raspatura) per la preparazione dei materiali
A.2 Incollaggio delle parti eseguito su banchi o macchine
d'incollaggio
A.3 Essiccazione.
B. Incollaggio di due substrati su linee di accoppiamento:
B.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione dei
materiali (es. film plastici flessibili, tessuti, carta, cartone,
alluminio)
B.2 Trattamento corona della superficie dei film plastici
B.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti
B.4 Essiccazione.
C. Incollaggio e spalmatura di un substrato per la produzione di
nastri adesivi:
C.1 Lavorazioni meccaniche di taglio per la preparazione del
substrato alla successiva fase di spalmatura
C.2 Trattamento corona
C.3 Spalmatura ed incollaggio delle parti
C.4 Essiccazione.
D. Incollaggio di parti in gomma, plastica e metallo per la
produzione di articoli tecnici:
D.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es.
sgarzatura, smerigliatura, raspatura, tornitura, rettifica delle
superfici metalliche e delle superfici vulcanizzate)
D.2 Spalmatura ed incollaggio delle parti
D.3 Essiccazione dei pezzi in forni e/o successiva vulcanizzazione
in autoclavi.
E. Incollaggio di imbottiture:
E.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es.
taglio, sagomatura)
E.2 Applicazione dei collanti:
E.2.1 a spruzzo
E.2.2 diversamente dal punto E.2.1
E.3 Asciugatura dei pezzi.
F. Incollaggio di parti in legno:
F.1 Applicazione dei collanti
F.2 Incollaggio con utilizzo di presse a caldo o a freddo.
G. Operazioni e/o fasi di cicli tecnologici, diversi da quelli
indicati ai punti precedenti:
G.1 Lavorazioni meccaniche per la preparazione dei materiali (es.
taglio, sagomatura)
G.2 Preparazione delle superfici (es. sgrassaggio, carteggiatura)
G.3 Incollaggio delle parti:
G.3.1 a spruzzo di colle a solvente o all'acqua
G.3.2 a pennello di colle a solvente o all'acqua
G.3.3 con tecnica applicativa diversa dalle precedenti e/o a caldo
di colle, adesivi e mastici ad alto secco senza solvente od all'acqua
G.4 Asciugatura dei pezzi.
Materie prime
1. Prodotti collanti, adesivi, mastici e resine polimeriche solide
(HOT MELT)
2. Imbottiture
3. Substrati per la produzione di nastri adesivi
4. Substrati di materiale vario (film plastici, tessuti, carta,
cartone, alluminio, cuoio, plastica, gomma, metallo, legno ecc.)
Concorrono al limite di 100 kg/g i COV contenuti nelle materie
prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Le emissioni di COV non sono sottoposte a limitazioni qualora
siano garantite le seguenti condizioni relative alla qualita' dei
prodotti collanti:
- con un residuo secco del 100% (hot melt);
- in dispersione acquosa con un contenuto di monomero libero <=
0,5% in peso e di cosolventi <= al 5% in peso.
2. da intendersi come somma dei seguenti composti:
- metile acrilato
- etile acrilato
- butile acrilato.
3. Le cabine a velo d'acqua utilizzate per l'applicazione del
collante a spruzzo dovranno essere dotate di idonei sistemi ad umido
(labirinti, nebulizzatori, ecc.) con eventuale separatore di gocce
terminale o comunque di sistemi a questi assimilabili.
4. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
4.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alle voci "Limiti" e "Note" riportate nel paragrafo
"Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
4.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
4.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
5. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema di abbattimento
diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art. 275 comma
16, il limite relativo al parametro COV sara' uguale a 150 mg/Nm3
fino alla data del 1° aprile 2013.
6. Valore compreso nel limite di 50 mg/Nm3 del parametro "COV".
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
| INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------
Soglia massima
Qualora il quantitativo di consumo complessivo di sostanze collanti
sia inferiore a 10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto
delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9 del paragrafo "PRESCRIZIONI
E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale
prevista sommando le quantita' delle materie prime.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' di solvente con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia'
effettuata si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu'
emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
q)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte II
Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e
la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200
kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di saponi e detergenti sintetici, prodotti per l'igiene
e la profumeria con utilizzo giornaliero di materie prime non
superiore a 200 kg/g.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio delle materie prime e/o dei prodotti finiti, con
eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle stesse
B. Macinazione
C. Pesatura e dosaggio
D. Miscelazione a freddo
E. Miscelazione a caldo
F. Miscelazione con eventuale reazione di neutralizzazione
G. Fusione
H. Colatura
I. Pressatura in stampi
J. Trafilatura a freddo
K. Dissoluzione per la preparazione di prodotti a base alcolica
L. Filtrazione
Materie prime
1. Acqua
2. Acidi grassi
3. Grassi
4. Paraffine
5. Emulsionanti
6. Essenze/ oli essenziali
7. Solventi organici
8. Sostanze organiche
9. Acidi, basi, ossidanti (es.acido cloridrico, soluzioni
ammoniacali, acqua ossigenata)
10. Cariche addittivanti polverulente (mica, talco ed assimilabili)
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Concorrono al limite di 200 kg/g tutte le materie prime indicate,
esclusa l'acqua (punto 1).
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
2. Per minimizzare le emissioni diffuse in ambiente di lavoro
dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche:
2.1. i composti organici volatili e i composti inorganici volatili
devono essere caricati sotto battente liquido e non a caduta;
2.2. le polveri confezionate in sacchi devono essere caricate
mediante tramogge rompisacco (o apparecchiature similari), o in
postazioni fisse chiuse e sotto aspirazione;
2.3. i miscelatori sia di polveri sia di liquidi e/o emulsioni,
devono operare chiusi. Le apparecchiature utilizzate per le eventuali
operazioni di saponificazione devono essere presidiate da idonea
aspirazione;
2.4. le apparecchiature adibite al confezionamento di prodotti in
polvere, o contenenti composti organici o inorganici volatili, devono
essere chiuse (compatibilmente con la fase operativa).
3. I valori relativi a mica, talco ed assimilabili s'intendono
compresi nel limite di 10 mg/Nm3 delle "Polveri".
4. Il limite per il parametro "polveri" e' di 10 mg/Nm3 ; qualora
la ditta, per motivazioni di tecnica analitica, decida di non
misurare il parametro "mica e talco" separatamente dal parametro
"polveri", il limite di riferimento per lo stesso parametro "polveri"
sara' 5 mg/Nm3 . L'autorita' di controllo dovra' uniformarsi, per la
verifica del rispetto dei limiti, alla scelta effettuata dalla ditta.
Schede impianti di abbattimento
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
| (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o
| jet venturi)
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SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
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SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
| (colonna a letti flottanti)
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Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
20 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui
ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI
CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e
considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.