1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per
la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri
minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti
ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati
tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 200 kg/g esclusivamente le materie prime
con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
| effettuata | | | connessi | abbattimento
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
r)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere mediante
lavorazioni di tempera e rinvenimento ed operazioni similari e/o
assimilabili con consumo di materia prima (oli, emulsioni ed
assimilabili) non superiore a 10 kg/g.
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia
meccanica/lavorazioni meccaniche o trattamenti termici in atmosfera
controllata, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo
specifico allegato tecnico:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore a 10 kg/g
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Trattamenti termici: riscaldamento / ricottura (per induzione, in
forno e assimilabili)
B. Spegnimento - Rinvenimento
Materie prime
1. Materiali metallici
2. Oli, emulsioni ed assimilabili
Concorrono al limite di 10 kg/gionro le materie prime del punto 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
|=========================|=========================================|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO |
| | (nebbie oleose e COV altobollenti) |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA |
|=========================|=========================================|
Soglia massima
Qualora il quantitativo di olio utilizzato sia inferiore a 1
kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI
CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti
di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo
tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio
degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore
successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera
o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi,
potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 10 kg/giorno esclusivamente le materie
prime con asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
| effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
S)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in
muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti,
colori e affini non superiore a 50 kg/giorno
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in
forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di
smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
Se viene svolta l'attivita' di decorazione di piastrelle ceramiche
senza procedimento di cottura, si e' nel campo di applicazione delle
attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06,
Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera c).
Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica (sgrassaggio del
supporto) o di produzione di ceramiche artistiche, dovra' essere
presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici:
• "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di
solventi non superiore 10 kg/g";
• "Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con
utilizzo massimo di materia prima giornaliero non superiore a 4000
kg".
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione, trasporto pneumatico, pesatura automatica/manuale,
preparazione di smalti, colori ed affini
B. Pulizia degli oggetti in vetro
C. Decorazione:
C.1 con applicazione degli smalti, dei colori e altri materiali
assimilabili allo stato solido, in emulsione acquosa o in solvente
mediante tecnologie manuali o automatiche
C.2 satinatura
C.3 decorazione con acido fluoridrico di oggetti in vetro
D. Cottura oggetti artistici in muffola
E. Finitura di oggetti in vetro con materiale abradente
Materie prime
1. Smalti, pigmenti di varia composizione e consistenza
2. Prodotti per pulizia
3. acido fluoridrico
Concorrono al limite di 50 kg/g le materie prime di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Valore da ricercare solo qualora venga utilizzato materiale
abradente contenente silice libera cristallina, il valore e' compreso
nel limite relativo al parametro "Polveri".
[**] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato solo se dotato
d'iniezione di sostanze basiche solide granulari.
Note
1. Non sono ammessi prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e
solventi contenenti COV con le seguenti caratteristiche:
1.1. Prodotti a solvente con contenuto di COV >50%;
1.2. Prodotti a base acqua con contenuto di COV solubili in acqua
> 5%.
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto 1, non e' ammesso l'uso di
prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi contenenti
COV:
2.1. classificati con le seguenti frasi di rischio: H350, H340,
H350i, H360F, H360D, H341;
2.2. contenenti impurita' in quantita' superiore complessivamente
al 0,1% in peso;
2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1, a
quanto di seguito indicato:
|=================|=================================================|
| Sostanza | Quantita' ammessa |
| |========================|========================|
| | Prodotti a base COV | Prodotti a base |
| | | acqua [*] |
|=================|========================|========================|
| Ftalati |< al 3% in peso nel P.V.| - |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| Ammine |< al 0,5% in peso |< al 1,5% in peso |
| alifatiche |nel P.V. |nel P.V. |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| TDI |< al 0,5% in peso |< al 0,5% in peso |
| (toluendii- |nel catalizzatore |nel catalizzatore |
| socianato) | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| MDI |< al 2% in peso |< al 2% in peso |
|(difenilmetandii-|nel catalizzatore |nel catalizzatore |
| socianato) | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
|[*] sono da considerarsi a "base acqua" tutti i prodotti |
| idrosolubili contenenti all'applicazione cosolvente |
| organico volatile in misura < 10% in peso |
|=================|=================================================|
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
|================|==================================================|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a tessuto) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a cartucce) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.02| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE |
| |(colonna a letti flottanti) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE INTERNA |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.01| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE ESTERNA |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02| ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| |RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA |
|================|==================================================|
Soglia massima
Qualora il quantitativo di smalti, colori ed affini non superiori a
15 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI
DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
186
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi,
potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale
e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista.
N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco.
Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando
le quantita' di solvente con doppio asterisco.
Parte di provvedimento in formato grafico
[*] Concorrono al limite di 50 kg/giorno le materie prime con
asterisco e con doppio asterisco.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
| effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
t)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta,
ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Trasformazione e conservazione esclusa la surgelazione, di frutta,
ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno.
Se l'attivita' implica una produzione giornaliera non superiore a 350
kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui
all'art. 272, comma 1 (d.l.gs 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte I, lettera t).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere l'adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Eventuale trasporto pneumatico e caricamento delle materie prime
e/o dei prodotti finiti
B. Spremitura, centrifugazione
C. Disidratazione
D. Trattamenti termici (riscaldamento, cottura, essiccazione,
concentrazione, ecc.)
D.1 a temperature < 100 °C
D.2 a temperature ≥ 100 °C
E. Pastorizzazione con acqua o vapore
F. Tostatura
G. Raffreddamento
H. Macinazione
I. Confezionamento
N.B. Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera
modificata, sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche
di settore
Materie prime
1. Frutta, verdura, funghi.
2. Sale
3. Zucchero
4. Additivi
5. Conservanti
6. Coloranti
7. Condimenti
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Per operazioni di trattamento termico con T < 100 °C non e'
fissato il limite.
2. Nessun limite per la fase di raffreddamento conseguente alla
tostatura.
193
3. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
3.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
3.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
3.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE ESTERNA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE INTERNA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(Filtro a Tessuto) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(Filtro a Cartucce) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA |
|=================|=================================================|
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
194
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi,
potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la
produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| Produzione | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/g.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
| effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
u)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con
produzione non superiore a 1000 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con
produzione non superiore a 1000 kg/g.
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera massima non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera u).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Macellazione di animali
B. Fusione
C. Produzione di insaccati:
C.1 ricevimento delle materie prime
C.2 stoccaggio
C.3 scongelamento delle materie prime
C.4 lavorazioni varie (ad es. mondatura, sezionamento, disosso,
cernita, macinatura, rifilatura, eventuale aggiunta di additivi e
spezie)
C.5 insaccamento
C.6 asciugatura
C.7 affumicatura
C.8 stagionatura
C.9 rimozione delle muffe dagli insaccati con sistemi vari
C.10 soffiatura insaccati
C.11 confezionamento e stoccaggio prodotto finito.
D. Produzione di wurstel:
D.1 ricevimento delle materie prime
D.2 stoccaggio
D.3 scongelamento delle materie prime
D.4 triturazione
D.5 impasto
D.6 omogeneizzazione dell'impasto
D.7 stoccaggio intermedio
D.8 trattamento in salamoia e collagene
D.9 estrusione della farcia
D.10 insacco
D.11 essiccazione a 80 °C circa
D.12 affumicatura
D.13 raffreddamento
D.14 confezionamento
D.15 pastorizzazione del confezionato con acqua ad una temperatura
di 80 °C
D.16 raffreddamento ulteriore
D.17 confezionamento e stoccaggio prodotto finito.
E. Produzione di carni con operazioni di cottura:
E.1 ricevimento materie prime
E.2 stoccaggio
E.3 scongelamento
E.4 lavorazioni varie (mondatura, sezionamento, disosso, cernita,
macinatura, zangolatura, rifilatura)
E.5 operazioni di cottura:
E.5.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore)
E.5.2 al forno
E.5.3 arrosto
E.5.4 friggitura
E.6 affumicatura
E.7 eventuale stagionatura
E.8 confezionamento e stoccaggio
Materie prime
1. Animali da macello
2. Carne, grasso, cotenne
3. Sale, additivi (ad esempio polifosfati, collagene), conservanti
(ad esempio: nitriti, nitrati), coloranti, spezie (ad esempio: aglio,
peperoncino, pepe)
4. Farine, pane grattugiato, uova, acqua, ecc.
5. Oli vegetali
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE ESTERNA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA ACRI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE INTERNA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO |
| |(scrubber venturi o jet venturi) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a tessuto) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a cartucce) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO |
| |(nebbie oleose e COV altobollenti) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA |
|=================|=================================================|
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/g, la Ditta e' esonerata
dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo
tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio
degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore
successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera
o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
209
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi,
potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita
alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la
produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
| effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
v)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Molitura di cereali con produzione non superiore a 1500 kg/giorno.
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera non superiore a
500 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di
cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV,
Parte I, lettera v).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Stoccaggio cereali
B. Trasferimento
C. Molitura
D. Confezionamento
Materie prime
1. Cereali
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
2. Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovra'
acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione di
conformita' dei sistemi di abbattimento presenti alle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
3. Per gli impianti esistenti il limite del parametro polveri dovra'
essere adeguato al valore di 10 mg/Nm3 entro il 31 dicembre 2011.
Schede impianti di abbattimento
|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a tessuto) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a cartucce) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO |
| |(Ciclone e multiciclone) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.02 | DEPOLVERATORE A SECCO (Camera di calma) |
|================|==================================================|
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 1000 kg/giorno, la Ditta e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad
essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro
60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti
la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate
nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi,
potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita
alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la
produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
z)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000
kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed
altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000
kg/giorno.
224
Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera massima non
superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in
deroga di cui all'art. 272, comma 1 (d.l.gs 152/06, Parte Quinta,
Allegato IV, Parte I, lettera w).
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Movimentazione delle materie prime
B. Desquamatura, eviscerazione, sfilettatura, lavaggio con acqua a
freddo e operazioni assimilabili
C. Produzione affumicati:
C.1 Salatura a secco e maturazione in cella frigorifera
C.2 Eventuale risciacquo residui della salatura
C.3 Trattamenti termici:
C.3.1 asciugatura preliminare
C.3.2 affumicatura
C.3.3 asciugatura finale
C.4 Taglio, affettatura ed operazioni assimilabili
C.5 Confezionamento sottovuoto ed imballaggio
C.6 Trasferimento in cella frigorifera (eventuale congelamento)
D. Produzione di pesce e prodotti ittici con operazioni di cottura:
D.1 Scongelamento in acqua salata
D.2 Operazioni di cottura:
D.2.1 bollitura (cottura a lesso, a vapore)
D.2.2 al forno
D.2.3 arrosto
D.2.4 friggitura
D.3 Confezionamento e stoccaggio
E. Produzione di prodotti finiti da pesce congelato:
E.1 Decongelazione in vasche di lavaggio in acqua salata ed
eventuale arricciatura
E.2 Confezionamento con ghiaccio secco e stoccaggio.
Materie prime
1. Pesce
2. Farina, pane grattato, sale
3. Additivi, conservanti e spezie
4. Olio e altri condimenti
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
|=================|=================================================|
| SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE ESTERNA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON |
| | RIGENERAZIONE INTERNA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO |
| |(scrubber venturi o jet venturi) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a tessuto) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a cartucce) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO |
| |(nebbie oleose e COV altobollenti) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA |
|=================|=================================================|
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad
essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro
60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti
la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate
nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi,
potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita
alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la
produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di
| effettuata | | | connessi |abbattimento *
----------------|------------|---|-------|------------|--------------
Parte di provvedimento in formato grafico
aa)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non superiore a 1500
kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Produzione di calcestruzzo e gesso con quantitativi di materiali
finiti non superiore a 1500 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Carico/scarico materie prime
B. Stoccaggio
C. Trasferimento
D. Impasto
E. Molatura, sbavatura (eventuali sul pezzo finito)
Materie prime
1. Sabbia
2. Ghiaia
3. Gesso
4. Cemento
5. Additivi vari (addensanti, antigelivi ecc.)
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. Il carico/scarico e il trasferimento degli inerti sfusi deve
avvenire in modo da evitare emissioni diffuse. La movimentazione del
cemento e del gesso, se sfusi, deve avvenire mediante trasporto
pneumatico nei sili di stoccaggio. I piazzali di scarico e le vie di
transito interne devono essere tenuti puliti ed umidificati.
2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
3. Per le fasi di carico/scarico delle materie prime, il limite del
parametro polveri s'intende rispettato qualora tali fasi siano
presidiate da un impianto di abbattimento elencato in tabella.
Schede impianti di abbattimento
|================|==================================================|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| | (filtro a tessuto) |
|----------------|--------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a cartucce) |
|================|==================================================|
Soglia massima
Qualora la produzione sia inferiore a 150 kg/giorno, la Ditta e'
esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del
paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad
essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio
4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli
intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di
polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la
riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita'
in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati,
in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo
quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito
registro.
Criteri di manutenzione
5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del
sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature
pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno
quindicinale;
5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione
o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con
frequenza almeno semestrale;
5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove
riportare:
• la data di effettuazione dell'intervento;
• il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
• la descrizione sintetica dell'intervento;
• l'indicazione dell'autore dell'intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita'
preposte al controllo.
Messa in esercizio e a regime
6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del
d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per
territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e'
stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio
degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una
richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la
necessita' di richiedere tale proroga,
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui
alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6.
In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici
entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione
all'autorizzazione in via generale.
Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente
di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio
i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni
dall'avvenuto adeguamento.
Modalita' e controllo delle emissioni
9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di
campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli
impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di
effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti
presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16;
9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero
essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi
previsti.
Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati
entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti
per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate.
10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la
relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per
territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento
degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative
schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti
impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi,
potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa
comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo
degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi
depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati
sostitutivi dell'analisi periodica.
Metodologia analitica
16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque,
dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
Si ricorda in ogni caso che:
16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di
sicurezza secondo le norme vigenti;
16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni;
16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate
nel ciclo tecnologico;
16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono
riportare i seguenti dati:
• Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni
di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del
tenore di vapore acqueo;
• Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle
condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
• Temperatura dell'effluente in °C;
nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le
conseguenti strategie di campionamento adottate.
RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA
La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il
seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica.
Materie prime
Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.
Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata).
Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista
di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la
quantita' anno prevista.
N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista
sommando le quantita' delle materie prime.
Parte di provvedimento in formato grafico
Produzione
Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare
la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la
produzione annua prevista.
|========================|==========================================|
| Produzione | Quantita' in kg/anno [*] |
|========================|=====================|====================|
| | Attuale | Prevista |
|========================|=====================|====================|
[*] Concorre al limite dei 1500 kg/giorno.
Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento
Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.
Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata
si/no.
E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero
identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).
N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni.
Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no.
Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni.
Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di
abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle
schede identificative riportate nella parte finale del presente
ALLEGATO.
Parte di provvedimento in formato grafico
bb)
Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte
II
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non
superiore a 100 kg/giorno.
CICLI TECNOLOGICI
Ambito di applicazione
Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantita' non
superiore a 100 kg/giorno.
Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso.
Fasi lavorative
A. Fusione del metallo con eventuale aggiunta di scorificanti e/o
assimilabili
B. Caricamento automatico/manuale delle presse
C. Applicazione del distaccante/lubrificante
D. Pressofusione
E. Prelievo automatico/manuale del materiale pressofuso sagomato
F. Raffreddamento naturale o forzato
Materie prime
1. Leghe metalliche
2. Scorificanti e/o assimilabili
3. Lubrificanti/distaccanti
Concorrono al limite di 100 kg/g metalli e leghe di cui al punto 1.
Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche
Parte di provvedimento in formato grafico
Note
1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente
essere:
1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto
previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche";
1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianti di
abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e
prescrizioni specifiche";
1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO.
Schede impianti di abbattimento
|=================|=================================================|
| SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE |
| |(colonna a letti flottanti) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA AU.SV.01 | ABBATTITORE AD UMIDO |
| |(scrubber venturi o jet venturi) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO |
| |(Ciclone e multiciclone - |
| | preseparatore gravimetrico) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a tessuto) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE |
| |(filtro a cartucce) |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO |
| |(nebbie oleose e COV altobollenti) |
|=================|=================================================|
Soglia massima
Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE".
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni
sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed
oggetto della domanda di autorizzazione.
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e
dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono
essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento
alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente
potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e,
comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per
territorio.
3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei
malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:
• non esistano impianti di abbattimento di riserva;
• si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di
abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti
accidentali,
l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad
essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti
industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive
all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al
Dipartimento ARPA competenti per territorio.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il
ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi
collegati.
Stoccaggio