4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico [*] Concorrono al limite di 100 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Parte di provvedimento in formato grafico cc) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/giorno CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno. Se l'attivita' e' svolta con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (d.l.gs 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera x). Il presente allegato verra' suddiviso in due sezioni, relative rispettivamente a: A) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno B) Attivita' di essicazione di materiali vegetali presso aziende agricole [*], con produzione non superiore a 1000 kg/giorno. A conclusione dell'allegato vi e' il paragrafo "Prescrizioni e considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le sezioni dell'allegato. [*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice Civile, chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' legate alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. A) LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno Qualora vengano svolte attivita' di trasformazione e conservazione della carne e/o del pesce, dovra' essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici: • "Trasformazione e conservazione, eclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/giorno"; • "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/giorno"; • "Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno". Fasi lavorative A.1 Scarico, carico, movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime e/o dei prodotti finiti A.2 Frantumazione, macinazione A.3 Trattamenti termici con temperatura superiore ai 100 °C di prodotti vari di origine animale e vegetale A.4 Pulitura di semi oleosi e cereali vari A.5 Essiccazione, condizionamento e lavorazione di semi oleosi, cereali e farine ed altri prodotti di origine vegetale A.6 Estrazione di oli con solventi A.7 Processi di raffinazione e depurazione dell'olio grezzo (depurazione, raffinazione, sedimentazione, filtrazione, eliminazione della mucillagine, centrifugazione) A.8 Friggitura A.9 Movimentazione/trasporto pneumatico dei prodotti finiti A.10 Confezionamento A.11 Stoccaggio dei prodotti finiti Materie prime 1. carni, grassi animali 2. semi oleosi e cereali vari 3. solventi per oli 4. prodotti vari di origine vegetale e animale Concorrono al limite di 1000 kg/giorno tutte le materie prime indicate ed al limite di 25 kg/giorno solo le materie prime di cui al punto 3. Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore. Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento |=================|=================================================| | SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE ESTERNA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE INTERNA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA DC.PE.02 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO | | |(nebbie oleose e COV altobollenti) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA PC.C.01 | COMBUSTIONE CATALITICA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA | |=================|=================================================| Soglia massima Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". B) ATTIVITA' DI ESSICAZIONE DI MATERIALI VEGETALI PRESSO AZIENDE AGRICOLE [*], CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/giorno [*] E' definito imprenditore agricolo, secondo l'art. 2135 del Codice Civile, chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse. Si reputano connesse le attivita' connesse alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. Nel caso l'attivita' sia svolta presso l'azienda agricola con "impianti mobili", gli impianti dovranno rispettare esclusivamente le prescrizioni minimali indicate al paragrafo considerazioni particolari/note, l'autorizzazione dovra' essere comunque richiesta dal gestore del sito (impresa agricola). Fasi lavorative B.1 Ricevimento/ stoccaggio B.2 Trasporto delle materie prime B.2.1 pneumatico B.2.2 meccanico B.3 Eventuale pulitura B.4 Essiccazione: B.4.1 di cereali/semi oleosi B.4.2 di foraggio B.5 Stoccaggio, eventuale condizionamento, movimentazione, trasporto pneumatico/meccanico dei prodotti finiti ed eventuale confezionamento. Materie prime 1. semi oleosi e cereali vari 2. foraggi (esempio erba medica) Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore. Parte di provvedimento in formato grafico Note: 1 Il sistema di abbattimento delle polveri per la fase di trasporto pneumatico dovra' essere scelto tenuto conto dell'umidita' delle materie prime in ingresso; 2 Prescrizioni tecnico/gestionali per gli impianti mobili: 2.1. l'impianto di essicazione dovra' essere dotato contaore non azzerabile con registratore grafico di eventi; 2.2. per la minimizzazione dei fenomeni di molestia olfattiva, il gestore dovra' adottare almeno una delle indicazioni sotto riportate: i. il luogo di effettuazione delle operazioni di essiccazione dovra' essere delimitato attraverso un sistema di piantumazione, fasce tampone o sistemi equivalenti adatti a fornire una barriera verso l'esterno alle polveri che si possono generare nell'attivita', tenuto conto della direzione predominante dei venti ai fini del miglioramento della dispersione delle emissioni; ii. l'impianto dovra' essere posizionato ad una distanza minima di 500 m dalla abitazione piu' vicina, qualora l'attivita' sia svolta all'esterno (in campo); iii. predisposizione di idonea compartimentazione dell'area di lavoro (barriere mobili). 3 L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 3.1 Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.2 Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 3.3 Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 4 Per quanto concerne gli impianti mobili, l'impresa agricola dovra' acquisire dal proprietario dell'impianto una dichiarazione di conformita' dei sistemi di abbattimento presenti alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti: |================|==================================================| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA D.MM.02 | DEPOLVERATORE A SECCO (camera di calma) | |================|==================================================| Soglia massima Qualora l'attivita' sia svolta con impianti fissi o mobili con produzione inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". Per i soli impianti mobili l'impresa agricola NON dovra' comunicare la messa in esercizio dell'impianto. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1 permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2 essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nella penultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico [*] Concorrono al limite di 1000 kg/giorno della sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco. [**] Concorrono al limite per il solvente di 25 kg/giorno della sottosezione A) dell'allegato: "Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/giorno, esclusivamente le materie prime con doppio asterisco. Produzione Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista. |========================|==========================================| | Produzione | Quantita' in kg/anno [*] | |========================|=====================|====================| | | Attuale | Prevista | |========================|=====================|====================| [*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno della sottosezione B) del l'allegato:"Attivita' di essicazione di materiali vegetali presso aziende agricole, cosi' come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, con produzione non superiore a 1000 kg/giorno". Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico dd) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg. Le lavorazioni conciarie considerate nell'allegato sono quelle di rifinizione, escludendo la fase definita di riviera (fase che comprende tutti i trattamenti che precedono la concia vera e propria) e di concia. Qualora vengano utilizzati macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie, si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte I, lettera q). Qualora vengano svolte attivita' di serigrafia e/o tampografia, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: • "Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg". Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Pesatura delle materie prime con modalita' automatica o manuale B. Tintura in vasche aperte o tini chiusi ed assimilabili C. Ingrasso delle pelli in apparecchi chiusi D. Asciugatura delle pelli finite E. Palissonatura e folonaggio (le pelli sono sottoposte a stiramenti e sollecitazioni per renderle morbide, nella palissonatura in apposito macchinario, nel folonaggio in bottali con acqua o segatura) F. Rifinizione o verniciatura. La rifinizione e' costituita da 3 strati: fondo (paste pigmento), copertura e lucido (con prodotti ad acqua e/o con prodotti nitrocellulosici in emulsione acquosa o con prodotti vernicianti - P.V. - a base solvente) G. Fissaggio dopo la verniciatura, con utilizzo di soluzione di formaldeide al 10 - 15% H. Asciugatura e fissatura Materie prime 1. Pelli conciate 2. Fissativi, caseine, tannini sintetici, oli 3. Acidi organici ed inorganici, basi, ammine ed aniline, pigmenti in polvere ed in pasta, coloranti organici, sali e cariche minerali. 4. Vernici nitro e diluenti Concorrono al limite di 50 kg/giorno di prodotti vernicianti pronti all'uso, i COV contenuti nelle materie prime di cui ai punti 3, 4. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico [*] Comprensivi del contributo di cromo e nichel. [**] Comprensivi del contributo della formaldeide. Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 2. Non si applica alcun limite in caso di utilizzo di prodotti vernicianti all'acqua. Schede impianti di abbattimento |=================|=================================================| | SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE ESTERNA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE INTERNA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO | | |(scrubber venturi o jet venturi) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA | |=================|=================================================| Soglia massima Qualora il quantitativo di COV contenuto nelle materie prime sia inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. Quantita' di solvente in kg/anno: indicare la quantita' annua attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede tecniche/di sicurezza la percentuale di solvente contenuto nelle materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' di solvente con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico [*] Concorrono al limite di 50 kg/giorno per l'utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso esclusivamente le materie prime con asterisco. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento * ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico ee) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg. CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massima non superiore a 100 kg/giorno. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Stoccaggio cere e sabbie vergini/prerivestite B. Preparazione delle sabbie prerivestite C. Formatura anime D. Preparazione anime compreso il rivestimento con refrattario ed operazioni ad esso collegato D.1 in cera D.2 in sabbie E. Recupero cera. F. Recupero/rigenerazione sabbie. G. Fusione G.1 di materiali esenti da contaminanti (ad es. materozze, sfridi di lavorazione esenti da oli di taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero, pani, rottami ed assimilabili) G.2 di materiali con presenza di contaminanti (ad es. sfridi di lavorazione con presenza di oli da taglio o lubrorefrigeranti, materiali di recupero trattati superficialmente con prodotti vernicianti e/o con componenti costituiti da materie plastiche, rottami non selezionati ed assimilabili). H. Colata. I. Distaffatura Materie prime 1. Sabbie / Sabbie prerivestite 2. Resine / distaccanti 3. Cere 4. Refrattari 5. Materiali metallici 6. Scarificanti Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico [*] Valore da intendersi comprensivo delle concentrazioni rilevate di formaldeide e fenoli. [**] Valore da intendersi compreso nel valore di 10 mg/Nm3 per le polveri totali comprese nebbie oleose. Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento |=================|=================================================| | SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE ESTERNA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE ESTERNA (a strato sottile) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON | | | RIGENERAZIONE INTERNA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA PC.T.01 | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA PC.T.02 | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA | |=================|=================================================| Soglia massima Qualora la produzione sia inferiore a 10 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni; 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico; 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime. Parte di provvedimento in formato grafico Produzione Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista. |========================|==========================================| | Produzione | Quantita' in kg/anno [*] | |========================|=====================|====================| | | Attuale | Prevista | |========================|=====================|====================| [*] Concorre al limite dei 100 kg/giorno. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento * ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico ff) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg. Qualora vengano svolte operazioni di decorazione oggetti in ceramica, terracotta o vetro, dovra' essere presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: • "Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno". Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Movimentazione, trasporto pneumatico di materie prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide, macinazione argille e smalti B. Preparazione mescole e miscele solide, scarico, movimentazione, conservazione, insacco C. Formatura/sagomatura dei vari oggetti: C.1 Preparazione dei vari oggetti artistici C.2 Applicazione di materiali di vario tipo allo stato solido D. Finitura degli oggetti mediante operazioni meccaniche (soffiatura, taglio, molatura ed assimilabili) E. Cottura di prodotti ceramici Materie prime 1. Argille 2. Smalti, coloranti e pigmenti 3. Acqua Concorrono al limite di 3000 kg/giorno le materie prime di cui ai punti 1 e 2 Parte di provvedimento in formato grafico [*] Il depolveratore a secco puo' essere utilizzato solo se dotato d'iniezione di sostanze basiche solide granulari. Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento |=================|=================================================| | SCHEDA AU.SV.01 | ASSORBITORE AD UMIDO | | |(scrubber venturi o jet venturi) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |-----------------|-------------------------------------------------| | SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) | |=================|=================================================| Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 300 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico. 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico [*] Concorrono al limite di 3000 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento * ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico gg) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Stoccaggio/Scarico materie prime B. Trasferimento C. Spappolamento D. Sfibratura E. Sbiancatura F. Formatura foglio G. Taglio, rifilatura e foratura Materie prime 1. Carta ed assimilabili 2. Cellulosa 3. Legno 4. Pasta di legno 5. Sbiancanti 6. Additivi Concorrono al limite di 4000 kg/gionro le materie prime di cui ai punti 1, 2, 3, 4. Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. Valutazione della conformita' dell'emissione. Caso A (portata effettiva ^ 1.400 m3/h per ogni m2 di superficie libera della vasca) Per la conformita' dell'emissione dovra' essere considerato solo ed esclusivamente il valore analitico senza applicazione di alcun fattore di correzione. Caso B (portata effettiva > 1.400 m3/h per ogni m2 di superficie libera della vasca) Per la conformita' dell'emissione dovra' essere utilizzata la seguente formula: Ci = A/AR * C Ove: Ci: concentrazione dell'inquinante da confrontare con il valore limite imposto C: concentrazione dell'inquinante rilevata in emissione, espressa in mg/Nm3 A: portata effettiva dell'aeriforme in emissione espressa in m3/h per ogni m2 di superficie libera della vasca AR: portata di riferimento dell'aeriforme espressa in m3/h per ogni m2 di superficie libera della vasca e determinata in 1.400 m3/h N.B. Per il calcolo della superficie totale dell'impianto si dovra' tenere conto esclusivamente delle vasche con superficie libera che per composizione e/o per modalita' operative determinano emissioni (ad es. temperatura di esercizio > 30 °C, presenza di composti chimici in soluzione, insufflaggio di aria per agitazione, ecc.). Il valore della portata di riferimento per ogni metro quadrato di superficie libera potra' essere considerato pari a 700 Nm3/h nei casi in cui l'impianto sia dotato di vasche provviste di dispositivi idonei a diminuire l'evaporazione o di copertura totale (tunnel) e relativo presidio aspirante. 2. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 2.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 2.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 2.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento |================|==================================================| | SCHEDA AU.ST.02| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA AU.ST.03| ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE | | |(colonna a letti flottanti) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA AU.SV.01| ABBATTITORE AD UMIDO | | |(scrubber venturi o jet venturi) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |================|==================================================| Soglia massima Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a 400 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico. 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. Parte di provvedimento in formato grafico [*] Concorrono al limite di 4000 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento * ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico hh) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Saldatura di oggetti e superfici metalliche CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Saldatura di oggetti e superfici metalliche ed operazioni assimilabili. Nel caso di attrezzerie o reparti di manutenzione, l'attivita' di saldatura, svolta saltuariamente, solo a tale scopo, e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientra tra le attivita' considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo. Qualora vengano svolte operazioni di pulizia chimica o pulizia meccanica/lavorazioni meccaniche, dovra' essere presentata anche istanza di adesione agli specifici allegati tecnici: • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno" Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Puntatura e Saldatura per fusione: A.1 Ad arco elettrico (arco tra l'oggetto e l'elettrodo) A.1.1 Ad arco elettrico normale A.1.2 Ad arco elettrico con protettivo in gas A.1.2.1 TIG A.1.2.2 MAG A.1.2.3 MIG A.1.3 Ad arco elettrico con protettivo in polvere A.1.4 Ad arco sommerso A.2 Saldature a gas (il calore viene fornito dalla combustione di un gas) B. Saldature eterogenee B.1 Saldobrasatura B.2 Brasatura C. Saldature speciali C.1 Alluminotermia C.2 Al plasma (compreso il taglio al plasma) C.3 Con ultrasuoni D. Operazioni assimilabili alle saldature/taglio termico D.1 MASER D.2 LASER N.B. Alcune delle operazioni di cui sopra possono essere condotte in atmosfera gassosa con utilizzo di gas tecnici inerti e non, eventualmente in miscele dosate (ad esempio Elio, Argon, Idrogeno, Anidride carbonica, ecc.). Materie prime 1. Gas tecnici 2. Materiali di apporto Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 2. Valori compresi nel limite di 10 mg/Nm3 del parametro "Polveri". Schede impianti di abbattimento |================|==================================================| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |================|==================================================| Soglia massima Qualora il quantitativo di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) sia inferiore a 50 kg/anno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". Qualora la ditta effettui operazioni di taglio e saldatura al plasma, non vi e' esonero dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico. 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. |======================|====================|=======================| | Materie prime | Gia' utilizzata | Quantita' in kg/anno | |======================|====================|=======================| Parte di provvedimento in formato grafico [*] La quantita' annuale di materiali di apporto (esclusi i gas tecnici) determina la soglia massima di 50 kg/anno, al di sotto della quale la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento * ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico ii) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg. Se l'attivita' e' svolta con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg si e' nel campo di applicazione delle attivita' in deroga di cui all'art. 272, comma 1 (Parte Quinta - Allegato IV - Parte I - lettera y). Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Fasi lavorative A. Lavorazioni finalizzate alla produzione di formaggi: A.1 Ricevimento delle materie prime A.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime A.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente A.4 Affioramento della crema - Scrematura A.5 Depurazione fisica A.6 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso) A.7 Sosta del latte a temperatura controllata A.8 Insemenzamento A.9 Riscaldamento per favorire la coagulazione del caglio A.10 Coagulazione acida o presamica A.11 Formazione della cagliata A.12 Lavorazione cagliata: A.12.1 Sosta del coagulo A.12.2 Rottura della cagliata A.12.3 Cottura della cagliata in caldaia A.12.4 Sosta della cagliata in presenza di siero A.13 Estrazione cagliata A.14 Riposo in forma o in fascere con o senza pressatura, nel caso di formaggi a pasta filata acidificazione della cagliata e filatura con acqua calda A.15 Salatura A.16 Maturazione, paraffinatura per formaggi a pasta filata A.17 Pulizia della forma A.18 Asciugatura A.19 Operazioni varie: A.19.1 Taglio A.19.2 Essiccazione A.19.3 Grattuggiatura non manuale A.20 Confezionamento B. Lavorazioni finalizzate alla produzione di yogurt: B.1 Ricevimento delle materie prime B.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime B.3 Depurazione fisica B.4 Standardizzazione (correzione percentuale di grasso) B.5 Concentrazione per evaporazione B.6 Omogeneizzazione B.7 Pastorizzazione B.8 Coagulazione totale siero/proteine a temperatura controllata B.9 Raffreddamento B.10 Inoculo batteri lattici B.11 Fermentazione B.12 Rottura e lavorazione del coagulo B.13 Raffreddamento B.14 Aggiunta frutta o altro B.15 Confezionamento C. Lavorazioni finalizzate alla produzione di Burro: C.1 Ricevimento delle materie prime C.2 Stoccaggio del latte e delle altre materie prime C.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente C.4 Affioramento della crema - Scrematura C.5 Depurazione fisica C.6 Controllo acidita' della crema C.7 Pastorizzazione C.8 Raffreddamento C.9 Zangolatura C.10 Lavaggio C.11 Impasto C.12 Confezionamento D. Lavorazione finalizzata alla produzione di latte in polvere: D.1 Ricevimento delle materie prime D.2 Stoccaggio del latte D.3 Trasferimento in vasche di affioramento, a temperatura ambiente D.4 Affioramento della crema - Scrematura D.5 Depurazione fisica D.6 Omogeneizzazione D.7 Preriscaldamento ad alta temperatura o pastorizzazione D.8 Concentrazione D.9 Essicamento D.10 Raffreddamento D.11 Setacciatura D.12 Confezionamento E. Lavorazioni finalizzate alla produzione di gelato: E.1 Ricevimento delle materie prime E.2 Stoccaggio del latte E.3 Miscelazione E.4 Pastorizzazione E.5 Omogeneizzazione E.6 Maturazione (mantenimento a basse temperature e sotto lenta agitazione) E.7 Congelamento (alla miscela viene addizionata aria finemente dispersa) E.8 Dosaggio (colatura in stampi, estrusione a taglio, dosaggio volumetrico) E.9 Indurimento (congelamento in tunnel) E.10 Confezionamento Materie prime 1. Latte 2. Sale 3. Additivi (ad esempio acido citrico, enzimi, batteri) 4. Frutta, marmellata, aromatizzanti e dolcificanti Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche Parte di provvedimento in formato grafico Note 1. L'impianto/sistema di abbattimento dovra' obbligatoriamente essere: 1.1. Installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.2. Individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche"; 1.3. Conforme alle caratteristiche indicate da una delle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. Schede impianti di abbattimento |================|==================================================| | SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a tessuto) | |----------------|--------------------------------------------------| | SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE | | |(filtro a cartucce) | |================|==================================================| Soglia massima Qualora la produzione sia inferiore a 550 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "CONSIDERAZIONI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE". PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti cosi' come individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni: 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra' applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. In ogni caso, qualora: • non esistano impianti di abbattimento di riserva; • si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. Stoccaggio 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro. Criteri di manutenzione 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale; 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale; 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria. 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare: • la data di effettuazione dell'intervento; • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); • la descrizione sintetica dell'intervento; • l'indicazione dell'autore dell'intervento. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo. Messa in esercizio e a regime 6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti e' stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra' presentare una richiesta nella quale dovranno essere: • descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessita' di richiedere tale proroga, • indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 8. In caso di impianto gia' in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto alla comunicazione di cui al punto 6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento. Modalita' e controllo delle emissioni 9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente e' tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve: 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita' di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attivita' secondo le modalita' indicate nel punto 16; 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate. 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione. 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06 competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici. 14. L'esercente, se in possesso di piu' provvedimenti autorizzativi, potra' unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. 15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica. Metodologia analitica 16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che: 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti. 16.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni. 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico. 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati: • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo; • Temperatura dell'effluente in °C; nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate. RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA La relazione tecnica semplificata dovra' essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica. Materie prime Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). Quantita' in kg/anno: indicare la quantita' anno attuale e prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare la quantita' anno prevista. N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua totale prevista sommando le quantita' delle materie prime. Parte di provvedimento in formato grafico Produzione Quantita' in kg/anno: nel caso di comunicazione di modifica indicare la produzione annua attuale e prevista altrimenti indicare solo la produzione annua prevista. |========================|==========================================| | Produzione | Quantita' in kg/anno [*] | |========================|=====================|====================| | | Attuale | Prevista | |========================|=====================|====================| [*] Concorre al limite dei 1000 kg/giorno. Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. Gia' effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva gia' effettuata si/no. E n.: indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). N.B. dalla stessa fase lavorativa si possono generare piu' emissioni. Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui alle schede identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Fasi lavorative | Gia' |En.| Nuova | Macchinari | Impianti di | effettuata | | | connessi |abbattimento * ----------------|------------|---|-------|------------|-------------- Parte di provvedimento in formato grafico oo) Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno CICLI TECNOLOGICI Ambito di applicazione Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/giorno. Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella dicitura dello stesso. Si considerano lavorazioni meccaniche dei metalli: • tornitura, • alesatura, • foratura, • limatura, • calandratura, • imbutitura, • bordatura, • fustellatura, • fresatura, • tranciatura, • trapanatura, • filettatura, • maschiatura, • piallatura, • piegatura, • aggraffatura, • cesoiatura con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno, sono comprese nell'elenco delle attivita' di cui alla parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art. 272, comma 1, dello stesso decreto, non sono sottoposte ad autorizzazione. Gli effluenti provenienti da lavorazioni meccaniche dei metalli, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione: |=======================================|===========================| | Emissione | Limite | |=======================================|===========================| | Polveri totali comprese nebbie oleose | 10 mg/m3 | |=======================================|===========================| Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni. |===================================================================| | SCHEDA CO.01 | | IMPIANTO A CONDENSAZIONE | |===================================================================| SCHEDE IDENTIFICATIVE IMPIANTI DI ABBATIMENTO Parte di provvedimento in formato grafico