Titolo 1
La dotazione del Fondo di garanzia
1. Il Fondo di garanzia e' finanziato a valere sulle risorse del
Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero
all'art. 8 della legge n. 125/2014. La dotazione iniziale e' pari a
10 milioni di euro. Tale importo, depositato in un conto corrente
dedicato, e' gestito dal Soggetto gestore del Fondo di garanzia
previa sottoscrizione della Convenzione di gestione volta a regolarne
i reciproci rapporti.
2. La liquidazione delle perdite, nonche' la liquidazione finale
del Fondo, potra' avvenire nei limiti delle disponibilita' stesse del
Fondo.
3. La gestione del Fondo utilizza il meccanismo della leva
finanziaria ossia, a fronte delle garanzie concesse, il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia provvede ad effettuare un
accantonamento delle disponibilita' del Fondo pari all'8%
dell'importo massimo garantito.