Titolo 2
La Commissione di accesso al Fondo di garanzia
1. Il soggetto beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di concessione della garanzia, deve versare al
Fondo, pena l'inefficacia, una commissione di accesso (fee di
entrata) «una tantum» calcolata in termini di percentuale
dell'importo garantito dal Fondo. La misura della commissione «una
tantum» e' stabilita pari all'1% dell'importo garantito.
2. Il beneficiario deve versare la commissione sull'apposito
conto corrente dedicato gestito dal Soggetto gestore del Fondo di
garanzia.
3. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia contabilizza la
commissione come incremento della consistenza del Fondo di garanzia.
4. L'incasso della commissione perfeziona la garanzia; viceversa,
il mancato pagamento nei termini previsti determina la decadenza
della stessa e il disimpegno dei fondi accantonati.