Titolo 3
Lo svincolo annuale delle somme garantite
1. A conclusione di ogni anno solare il Soggetto gestore del
Fondo di garanzia, relativamente ad ogni garanzia accordata,
acquisira' dal Soggetto gestore del Fondo rotativo informazioni in
merito all'effettivo rientro delle rate sui finanziamenti agevolati
concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art.
27 della legge n. 125/2014.
2. Per tutte le rate risultate quietanzate, il Soggetto gestore
del Fondo di garanzia predisporra' la richiesta di svincolo della
quota parte del Fondo accantonata e la sottoporra' all'ufficio X DGCS
del MAECI per l'approvazione del Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo.
3. A seguito dell'approvazione del Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo, il Soggetto gestore del Fondo di garanzia
svincolera' la quota parte del Fondo accantonata permettendo cosi'
l'effettuazione di ulteriori impegni sulla parte liberata.