Titolo 4 La rendicontazione del Fondo di garanzia 1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' alla presentazione di due rendicontazioni annuali (al 30 giugno e al 31 dicembre) alle Amministrazioni competenti ed al Soggetto gestore del Fondo rotativo. Dalle rendicontazioni dovranno risultare con chiarezza i seguenti dati: l'effettiva consistenza del Fondo di garanzia; l'entita' degli impegni effettuati nel periodo di riferimento; l'entita' degli impegni globalmente effettuati; l'evidenza delle somme in entrata (commissioni di accesso); l'evidenza delle somme in uscite (garanzia escussa); la situazione delle richieste di attivazione della garanzia e delle richieste di escussione; i disimpegni effettuati relativi a: rate quietanzate e richieste di accesso non perfezionate.