(Allegato-Titolo 4)
                              Titolo 4 
              La rendicontazione del Fondo di garanzia 
 
    1. Il Soggetto gestore del Fondo  di  garanzia  provvedera'  alla
presentazione di due rendicontazioni annuali (al 30 giugno  e  al  31
dicembre) alle Amministrazioni competenti ed al Soggetto gestore  del
Fondo  rotativo.  Dalle  rendicontazioni   dovranno   risultare   con
chiarezza i seguenti dati: 
    l'effettiva consistenza del Fondo di garanzia; 
    l'entita' degli impegni effettuati nel periodo di riferimento; 
    l'entita' degli impegni globalmente effettuati; 
    l'evidenza delle somme in entrata (commissioni di accesso); 
    l'evidenza delle somme in uscite (garanzia escussa); 
    la situazione delle richieste di  attivazione  della  garanzia  e
delle richieste di escussione; 
    i disimpegni effettuati relativi a: rate quietanzate e  richieste
di accesso non perfezionate.