Titolo 4
La rendicontazione del Fondo di garanzia
1. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia provvedera' alla
presentazione di due rendicontazioni annuali (al 30 giugno e al 31
dicembre) alle Amministrazioni competenti ed al Soggetto gestore del
Fondo rotativo. Dalle rendicontazioni dovranno risultare con
chiarezza i seguenti dati:
l'effettiva consistenza del Fondo di garanzia;
l'entita' degli impegni effettuati nel periodo di riferimento;
l'entita' degli impegni globalmente effettuati;
l'evidenza delle somme in entrata (commissioni di accesso);
l'evidenza delle somme in uscite (garanzia escussa);
la situazione delle richieste di attivazione della garanzia e
delle richieste di escussione;
i disimpegni effettuati relativi a: rate quietanzate e richieste
di accesso non perfezionate.