(Statuto-art. 55)
                              Art. 55. 
             Organi dell'Universita' e cariche elettive 
 
    1. I  docenti  potranno  ricoprire  le  attivita'  relative  agli
incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47,  comma
4, lettere a) e c) solo se  in  regime  di  tempo  pieno  e  valutati
positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n.  240/2010.
Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento  dell'elezione,
dovranno optare per il regime di tempo pieno. 
    2. Le cariche elettive e  le  nomine  negli  organi  dell'Ateneo,
quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto,
hanno durata triennale e possono  essere  rinnovate  consecutivamente
una sola volta. Il mandato delle rappresentanze  studentesche  e  dei
ricercatori a tempo determinato e' di durata biennale. 
    3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  di  cui  agli
articoli 10, 12, 14, 30 e 38, e' riservato ai docenti che  assicurano
un numero di anni di  servizio,  prima  del  collocamento  a  riposo,
almeno pari alla durata del mandato. 
    4. L'elettorato passivo  per  la  rappresentanza  elettiva  degli
studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel
nucleo di valutazione, nel consiglio di facolta' e nella  commissione
paritetica, e' riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre
il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea,  laurea  magistrale  o
specialistica, laurea magistrale o specialistica a  ciclo  unico,  ai
corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione. 
    5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo  sono
disposte con decreto rettorale.