Art. 55. Organi dell'Universita' e cariche elettive 1. I docenti potranno ricoprire le attivita' relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettere a) e c) solo se in regime di tempo pieno e valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno. 2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Il mandato delle rappresentanze studentesche e dei ricercatori a tempo determinato e' di durata biennale. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. 4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facolta' e nella commissione paritetica, e' riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione. 5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.