(Statuto-art. 56)
                              Art. 56. 
                    Incompatibilita' e decadenze 
 
    1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non possono: 
    a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta  eccezione  per  il
rettore  limitatamente  al  senato  accademico  ed  al  consiglio  di
amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente  allo
stesso senato, qualora risutino eletti a farne parte; 
    b) essere componenti di altri organi dell'Universita', salvo  che
del consiglio di dipartimento e del consiglio degli studenti; 
    c) ricoprire il ruolo di direttore di scuole di specializzazione; 
    d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata  del
mandato, ne' ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio
di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione
o del collegio dei revisori contabili di altre universita' italiane; 
    e)   svolgere   funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
MIUR e nell'ANVUR; 
    f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali  o  di
categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Universita' intrattiene
rapporti di natura commerciale. 
    2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo  a  tre
sedute consecutive decadono d'ufficio.