(Statuto-art. 57)
                              Art. 57. 
                           Rappresentanze 
 
    1. Negli organi che prevedono  componenti  elettive,  la  mancata
designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita'
della costituzione dell'organo stesso  se  comunque  e'  presente  il
quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti. 
    2. Nella definizione del numero di  rappresentanti  previsti  nei
vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento  sara'  effettuato
per eccesso all'unita' superiore.