Art. 57. Rappresentanze 1. Negli organi che prevedono componenti elettive, la mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo stesso se comunque e' presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti. 2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento sara' effettuato per eccesso all'unita' superiore.