Art. 58. Funzionamento organi collegiali e deliberazioni 1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se e' presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti. 2. Nelle votazioni per la cui validita' e' stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. 3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali e' stabilita una maggioranza speciale. In caso di parita' di voto prevale il voto del presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.