(Statuto-art. 58)
                              Art. 58. 
           Funzionamento organi collegiali e deliberazioni 
 
    1. Le deliberazioni degli organi collegiali  sono  valide  se  e'
presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati
per incarichi istituzionali o per  ragioni  d'ufficio  e  coloro  che
abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai  fini
del raggiungimento  del  quorum  strutturale.  Le  deliberazioni  del
consiglio di amministrazione e del senato  accademico  devono  essere
comunque adottate con la partecipazione della  maggioranza  dei  loro
componenti. 
    2. Nelle votazioni per la cui validita'  e'  stata  richiesta  la
verifica del numero legale, sono computati i  componenti  che,  prima
dell'inizio o  nel  corso  della  votazione,  abbiano  dichiarato  di
astenersi. 
    3. Le deliberazioni  degli  organi  collegiali  sono  adottate  a
maggioranza semplice, salvo i casi  per  i  quali  e'  stabilita  una
maggioranza speciale. In caso di parita' di voto prevale il voto  del
presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo  non
si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.