(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
          Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti 
 
    1. Per accoglienza  integrata  s'intende  la  messa  in  atto  di
interventi materiali di base (vitto e alloggio),  insieme  a  servizi
volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali  alla
(ri)conquista dell'autonomia individuale. 
    2. L'accoglienza integrata e'  costituita  dai  seguenti  servizi
minimi garantiti obbligatori: 
    mediazione linguistico-culturale; 
    accoglienza materiale; 
    orientamento e accesso ai servizi del territorio; 
    insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i
minori; 
    formazione e riqualificazione professionale; 
    orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; 
    orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; 
    orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; 
    orientamento e accompagnamento legale; 
    tutela psico-socio-sanitaria. 
    3. Ai destinatari delle misure di  accoglienza  e'  rilasciato  a
cura dell'ente gestore un tesserino di riconoscimento, recante  anche
l'indicazione della struttura di accoglienza, secondo il formato e le
modalita' indicate nel Manuale di cui al punto successivo. 
    4. Per le modalita' di attivazione e di gestione  di  servizi  di
accoglienza integrata per i richiedenti e i  titolari  di  protezione
internazionale o umanitaria  si  rinvia  al  «Manuale  operativo  per
l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione
per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di  seguito
denominato «Manuale SPRAR» e al  «Manuale  unico  di  rendicontazione
SPRAR» (a cura dal  Servizio  centrale,  disponibili  sul  sito  web:
http://www.sprar.it).