Art. 30. Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti 1. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale. 2. L'accoglienza integrata e' costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria. 3. Ai destinatari delle misure di accoglienza e' rilasciato a cura dell'ente gestore un tesserino di riconoscimento, recante anche l'indicazione della struttura di accoglienza, secondo il formato e le modalita' indicate nel Manuale di cui al punto successivo. 4. Per le modalita' di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: http://www.sprar.it).