Art. 31. Servizi minimi garantiti 1. Mediazione linguistico-culturale. Il servizio di mediazione linguistico-culturale e' da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). 2. Accoglienza materiale. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantita' sufficiente e rispettando le esigenze individuali; erogare pocket money secondo le modalita' stabilite dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR; rispettare la normativa vigente in materia di accoglienza dei minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare. 3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilita' dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR; garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute; garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti; garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilita' e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici; garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione; orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.). 4. Formazione, riqualificazione professionale. Gli enti locali hanno l'obbligo di: predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.); orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze; facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria. 5. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.); facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, la' dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilita' - permanenti o temporanee - lo richiedano. 6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia; favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, la' dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilita' - permanenti o temporanee - lo richiedano. 7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. Gli enti locali hanno l'obbligo di: promuovere la realizzazione di attivita' di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunita' cittadina; promuovere e sostenere la realizzazione di attivita' di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.); costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, centri per l'impiego); promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati. 8. Orientamento e accompagnamento legale. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale; garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo; garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative per la regolarizzazione sul territorio; garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura; garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori; garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore non richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio; garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano; garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario. 9. Tutela psico-socio-sanitaria. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico; garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari; garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza; nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto; costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie; costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali. 10. Nel caso di beneficiari con disagio mentale e/o psicologico, le attivita' dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attivita' di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a: attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali la' dove la situazione clinica lo richieda. 11. Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta. 12. Nel caso di beneficiari minori con particolari fragilita', attivare tutte le misure specialistiche piu' idonee per gestire tali fragilita', in modo da assicurare un'effettiva protezione e tutela, attraverso il coinvolgimento di figure professionali altamente specializzate: medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsichiatria; infermieri, operatori OSS, OSA; ogni altra figura professionale idonea a trattare le specificita' di ciascun caso. Pertanto l'ente locale e' tenuto al potenziamento e consolidamento della rete locale, per la gestione di tali casi, attraverso uno stretto raccordo con tutti gli attori di riferimento: dipartimento di salute mentale e relativo servizio di neuropsichiatria infantile; strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici; strutture sanitarie specialistiche di tipo medico-sanitario-diagnostico. 13. Nel caso in cui il minore sia stato segnalato con una specifica diagnosi della struttura di prima accoglienza o da altra struttura dovra' essere acquisita la relativa documentazione. In tal caso, l'equipe che prende in carico il minore deve raccordarsi con la struttura di provenienza per l'acquisizione di tutte le informazioni utili a dare continuita' agli interventi avviati.