(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
                      Servizi minimi garantiti 
 
1. Mediazione linguistico-culturale. 
    Il   servizio   di   mediazione   linguistico-culturale   e'   da
considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. 
    Gli  enti  locali  hanno  obbligo  di  garantire  la   mediazione
linguistico-culturale  al  fine  di  facilitare  la  relazione  e  la
comunicazione - sia linguistica (interpretariato),  che  culturale  -
tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e  il  contesto
territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). 
2. Accoglienza materiale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire il vitto e soddisfare la  richiesta  e  le  particolari
necessita' in modo da rispettare le tradizioni culturali e  religiose
delle persone accolte; 
    fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per  l'igiene
personale  in  quantita'  sufficiente  e  rispettando   le   esigenze
individuali; 
    erogare pocket money secondo le modalita' stabilite  dal  Manuale
unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR; 
    rispettare la normativa vigente in  materia  di  accoglienza  dei
minori,   avvalendosi   anche,   quando   opportuno,    dell'istituto
dell'affido familiare. 
3. Orientamento e accesso ai servizi del territorio. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire le procedure  di  iscrizione  anagrafica  degli  aventi
diritto; 
    facilitare i beneficiari nell'accesso  e  nella  fruibilita'  dei
servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale SPRAR; 
    garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in  carico
dei beneficiari e la tutela della salute; 
    garantire l'inserimento  scolastico  dei  minori  e  l'istruzione
degli adulti; 
    garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilita' e la frequenza
dei corsi di apprendimento e approfondimento della  lingua  italiana,
senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero  minimo  di  10
ore settimanali. In  assenza  di  servizi  adeguati  sul  territorio,
adottare le  misure  necessarie  per  l'acquisizione  degli  elementi
linguistici; 
    garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per  gli  adulti  e
monitorarne la successiva frequentazione; 
    orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti
pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.). 
4. Formazione, riqualificazione professionale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    predisporre  strumenti  volti  alla  valorizzazione  dei  singoli
background  tenendo   conto   delle   aspettative   dei   beneficiari
(curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.); 
    orientare  e  accompagnare  i  beneficiari  alla   formazione   e
riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi,  etc.)  al
fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze; 
    facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio  e
professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria. 
5. Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire l'informazione sulla normativa italiana in  materia  di
lavoro,  l'orientamento  ai  servizi  per  l'impiego   presenti   sul
territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo  (contratto
di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.); 
    facilitare i  percorsi  di  inserimento  lavorativo  in  ambienti
protetti,  la'  dove  le  caratteristiche   personali   dei   singoli
beneficiari  o  le  condizioni  di  vulnerabilita'  -  permanenti   o
temporanee - lo richiedano. 
6. Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia; 
    favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonche' al
mercato  privato  degli  alloggi  attraverso  azioni  di  promozione,
supporto   ed   eventuale   intermediazione   tra    beneficiari    e
locatori/proprietari; 
    facilitare  i  percorsi  di  inserimento  abitativo  in  ambienti
protetti,  la'  dove  le  caratteristiche   personali   dei   singoli
beneficiari  o  le  condizioni  di  vulnerabilita'  -  permanenti   o
temporanee - lo richiedano. 
7. Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    promuovere la realizzazione di attivita' di  sensibilizzazione  e
di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari  e
la comunita' cittadina; 
    promuovere  e  sostenere  la  realizzazione   di   attivita'   di
animazione socio-culturale  mediante  la  partecipazione  attiva  dei
beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.); 
    costruire e consolidare  la  rete  territoriale  di  sostegno  al
progetto coinvolgendo  gli  attori  locali  interessati  (Prefettura,
Questura, Forze  dell'ordine,  Tribunale  per  i  minorenni,  Giudice
tutelare, agenzie  educative,  centri  di  formazione  professionale,
centri per l'impiego); 
    promuovere  la   partecipazione   dei   beneficiari   alla   vita
associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di  eventi
interamente auto-organizzati. 
8. Orientamento e accompagnamento legale. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire l'orientamento e l'accompagnamento  nell'interlocuzione
con  gli  attori  istituzionali  preposti  alle  diverse  fasi  della
procedura di riconoscimento della protezione internazionale; 
    garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla  normativa
italiana ed europea in materia d'asilo; 
    garantire  l'orientamento  e  l'accompagnamento  in  materia   di
procedure  burocratico-amministrative  per  la  regolarizzazione  sul
territorio; 
    garantire l'informazione sulla normativa italiana in  materia  di
ricongiungimento    familiare,    il    supporto    e    l'assistenza
all'espletamento della procedura; 
    garantire  la  verifica  degli  adempimenti   amministrativi   di
segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in
materia di presa in carico dei minori; 
    garantire  il  supporto  per  la  regolarizzazione  dello  status
giuridico del  minore  non  richiedente  o  titolare  di  protezione,
finalizzata all'integrazione sul territorio; 
    garantire  l'informazione  sui  diritti  e   i   doveri   sanciti
dall'ordinamento italiano; 
    garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio  assistito  e
volontario. 
9. Tutela psico-socio-sanitaria. 
    Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire  l'attivazione  di  supporto  sanitario   di   base   e
specialistico; 
    garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in  base  alle
specifiche esigenze dei singoli beneficiari; 
    garantire l'orientamento, l'informazione e  l'accompagnamento  in
materia di protezione sociale e previdenza; 
    nel caso di beneficiari  con  esigenze  specifiche  di  presa  in
carico,   garantire   l'attivazione    dei    necessari    interventi
psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che  attuino  le
misure di assistenza e supporto; 
    costruire e consolidare la collaborazione con gli attori  che,  a
diverso  titolo,  possono  partecipare  ai  percorsi   di   supporto,
riabilitazione  e  cura  dei  beneficiari  portatori  di   specifiche
esigenze socio-sanitarie; 
    costruire  e  consolidare  la  collaborazione  con  gli   attori,
pubblici e privati, che a diverso  titolo  possono  partecipare  alla
gestione di eventuali situazioni emergenziali. 
    10. Nel caso di beneficiari con disagio mentale e/o  psicologico,
le  attivita'  dei  progetti  di  accoglienza  vanno  a  integrare  e
completare l'attivita' di valutazione dei bisogni  e  di  definizione
del  programma  terapeutico-riabilitativo  individuale  attivato  dai
servizi per la salute  mentale  del  territorio.  Pertanto  gli  enti
locali sono obbligati nello specifico a: 
    attivare programmi di supporto e  di  riabilitazione  in  maniera
concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta; 
    programmare la presa in carico diretta da parte dei  dipartimenti
di salute mentale presso le proprie strutture residenziali  la'  dove
la situazione clinica lo richieda. 
    11. Nel caso  di  beneficiari  disabili  e/o  con  necessita'  di
assistenza  sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica   e/o
prolungata, attivare programmi di  supporto,  cura  e  riabilitazione
concordati con la struttura sanitaria preposta. 
    12. Nel caso di beneficiari minori  con  particolari  fragilita',
attivare tutte le misure specialistiche piu' idonee per gestire  tali
fragilita', in modo da assicurare un'effettiva protezione  e  tutela,
attraverso  il  coinvolgimento  di  figure  professionali   altamente
specializzate: 
    medici  e  psicologi  con  specializzazioni  adeguate,  anche  in
etnopsichiatria; 
    infermieri, operatori OSS, OSA; 
    ogni altra figura professionale idonea a trattare le specificita'
di ciascun caso. 
    Pertanto   l'ente   locale   e'   tenuto   al   potenziamento   e
consolidamento della rete locale,  per  la  gestione  di  tali  casi,
attraverso uno stretto raccordo con tutti gli attori di riferimento: 
    dipartimento  di  salute   mentale   e   relativo   servizio   di
neuropsichiatria infantile; 
    strutture e servizi ospedalieri e eventuali centri specialistici; 
    strutture      sanitarie       specialistiche       di       tipo
medico-sanitario-diagnostico. 
    13. Nel caso in  cui  il  minore  sia  stato  segnalato  con  una
specifica diagnosi della struttura di prima accoglienza  o  da  altra
struttura dovra' essere acquisita la relativa documentazione. In  tal
caso, l'equipe che prende in carico il minore deve raccordarsi con la
struttura di provenienza per l'acquisizione di tutte le  informazioni
utili a dare continuita' agli interventi avviati.