(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
                      Equipe multidiscliplinare 
 
    1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire un'equipe multidisciplinare  con  competenze,  ruoli  e
modalita' di organizzazione cosi' come previsti dal Manuale SPRAR. E'
necessario  che  l'equipe  lavori   in   sinergia   con   le   figure
professionali e le competenze presenti negli altri  servizi  pubblici
locali, anche  attraverso  la  stipula  di  protocolli,  convenzioni,
accordi di programma; 
    garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza
pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto  e  in  grado  di  garantire
un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; 
    garantire adeguate modalita' organizzative nel lavoro e  l'idonea
gestione  dell'equipe  attraverso  attivita'  di   programmazione   e
coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento  e  formazione  del
personale coinvolto, supervisione  psicologica  esterna,  momenti  di
verifica e di valutazione del lavoro, etc.; 
    nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili  e/o  con
disagio mentale  o  psicologico  e/o  con  necessita'  di  assistenza
sanitaria,  sociale  e  domiciliare,  specialistica  e/o  prolungata,
garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari
locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi  di
programma) e le realta' del privato sociale, nonche' a dimostrare  la
comprovata esperienza nella presa in  carico  di  tale  tipologia  di
beneficiari; 
    nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori  stranieri
non  accompagnati,  garantire  la  stretta  collaborazione   tra   il
progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula  di
protocolli, convenzioni, accordi  di  programma)  e  le  realta'  del
privato sociale, nonche' dimostrare la  comprovata  esperienza  nella
presa in carico di tale tipologia di beneficiari.