Art. 34. Strutture di accoglienza 1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale - nell'ambito della medesima provincia - a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto; rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza; osservare - per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilita' fisica e agli anziani - i requisiti minimi, cosi' come previsto dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture; predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere; avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimita' degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato; avvalersi della relazione dell'Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unita' abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra.