(Allegato-art. 34)
                              Art. 34. 
                      Strutture di accoglienza 
 
    1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    avvalersi di strutture  residenziali  adibite  all'accoglienza  e
ubicate sul territorio  dell'ente  locale  che  presenta  domanda  di
contributo o di  altro  ente  locale  -  nell'ambito  della  medesima
provincia -  a  esso  associato  o  consorziato,  ovvero  formalmente
aderente al progetto; 
    rispettare  la  normativa  vigente   in   materia   residenziale,
sanitaria,  di  sicurezza  antincendio  e   antinfortunistica   nelle
strutture adibite all'accoglienza; 
    osservare - per le strutture dedicate specificamente  ai  minori,
alle persone con disabilita' fisica e  agli  anziani  -  i  requisiti
minimi, cosi' come previsto dalla normativa  nazionale,  laddove  non
sussista ancora un recepimento regionale del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti
minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei  servizi  e
delle strutture a ciclo residenziale  e  semi  residenziale  a  norma
dell'art. 11 della legge 8  novembre  2000,  n.  328»  in  merito  ai
criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture; 
    predisporre  e  organizzare  le  strutture  di   accoglienza   in
relazione  alle  esigenze  dei  beneficiari   tenendo   conto   delle
caratteristiche delle persone che si intendono accogliere; 
    avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri  abitati
oppure, se in prossimita' degli stessi, in luoghi  ben  collegati  da
frequente trasporto pubblico e/o privato; 
    avvalersi della relazione dell'Ufficio  tecnico  comunale,  o  di
relazione di  altri  professionisti  validata  dallo  stesso  Ufficio
tecnico comunale, per ogni unita'  abitativa  impiegata  al  fine  di
attestare i requisiti di cui sopra.