Art. 35. Tempi dell'accoglienza 1. Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto e' di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe. 2. In caso, invece, di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico. 3. Il beneficiario che entra in accoglienza gia' titolare di protezione internazionale o umanitaria, ha diritto all'accoglienza fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe.