(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
                       Tempi dell'accoglienza 
 
    1. Il richiedente protezione internazionale accolto  nello  SPRAR
ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della  decisione  della
Commissione   territoriale.   Dal   momento   della   notifica    del
riconoscimento della protezione internazionale  o  della  concessione
della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto e' di
ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe. 
    2. In caso, invece, di esito negativo, l'eventuale  presentazione
del ricorso  avverso  la  decisione  della  Commissione  territoriale
consente al richiedente  protezione  internazionale  di  rimanere  in
accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico. 
    3. Il beneficiario che entra  in  accoglienza  gia'  titolare  di
protezione internazionale o umanitaria,  ha  diritto  all'accoglienza
fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe.