(Allegato-art. 36)
                              Art. 36. 
                      Proroghe dell'accoglienza 
 
    1.  I  tempi  di   accoglienza   dei   titolari   di   protezione
internazionale  o  umanitaria  possono   essere   prorogati,   previa
autorizzazione del Ministero dell'interno per il tramite del Servizio
centrale, per complessivi ulteriori sei  mesi,  ovvero  per  maggiori
periodi  temporali,  secondo  le  effettive  esigenze  personali.  La
proroga  e'  concessa  per  circostanze  straordinarie,   debitamente
motivate,  in  relazione  ai  percorsi  d'integrazione  avviati  o  a
comprovati motivi di salute. 
    2. Per il minore straniero  non  accompagnato  e'  in  ogni  caso
previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai  successivi  sei  mesi
dal compimento della maggiore eta'. Per i neo maggiorenni richiedenti
o titolari di protezione internazionale o  umanitaria,  decorso  tale
periodo,  un'opportunita'  di  proroga  nel  medesimo   progetto   e'
consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate,
preferibilmente all'interno di strutture adibite all'accoglienza  dei
neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia.  Per  i
neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno  l'accoglienza  termina
allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore eta'.