Art. 36. Proroghe dell'accoglienza 1. I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno per il tramite del Servizio centrale, per complessivi ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga e' concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. 2. Per il minore straniero non accompagnato e' in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore eta'. Per i neo maggiorenni richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, un'opportunita' di proroga nel medesimo progetto e' consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate, preferibilmente all'interno di strutture adibite all'accoglienza dei neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell'autonomia. Per i neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno l'accoglienza termina allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore eta'.