(Allegato-art. 37)
                              Art. 37. 
                            Trasferimenti 
 
    1. Considerato che tutti gli enti locali sono  tenuti  a  gestire
servizi di accoglienza integrata per garantire  la  presa  in  carico
della   generalita'    di    richiedenti/titolari    di    protezione
internazionale e umanitaria, i trasferimenti dei  beneficiari  da  un
progetto SPRAR ad un altro SPRAR  saranno  autorizzati  dal  Servizio
centrale solo a condizione di disponibilita' di posti e nei  seguenti
casi: 
    emersione di situazioni di disagio mentale; 
    emersione  di  condizioni  sanitarie  comportanti   un'assistenza
domiciliare specialistica e/o prolungata; 
    sopraggiunta maggiore eta', una volta decorsi gli  ulteriori  sei
mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne, richiedente o titolare di
protezione internazionale o umanitaria,  necessiti  di  terminare  il
proprio percorso di accoglienza, in assenza di  posti  specificamente
destinati ai neomaggiorenni presso lo stesso servizio di  accoglienza
per minori.