Art. 38. Revoca dell'accoglienza 1. L'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e umanitaria puo' essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso un formale provvedimento dell'ente locale, previo parere del Servizio centrale. 2. E' in ogni caso disposta la revoca dell'accoglienza, previo parere del Servizio centrale, nei casi indicati dal Manuale SPRAR, disponibile sul sito dello SPRAR. 3. Nel caso di richiedenti protezione internazionale la revoca dell'accoglienza deve necessariamente essere disposta con un provvedimento motivato del prefetto territorialmente competente, sulla base della normativa vigente.