(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
                       Revoca dell'accoglienza 
 
    1. L'accoglienza dei  titolari  di  protezione  internazionale  e
umanitaria puo' essere revocata nei casi previsti  dal  contratto  di
accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso
un formale provvedimento dell'ente locale, previo parere del Servizio
centrale. 
    2. E' in ogni caso disposta la  revoca  dell'accoglienza,  previo
parere del Servizio centrale, nei casi indicati  dal  Manuale  SPRAR,
disponibile sul sito dello SPRAR. 
    3. Nel caso di richiedenti protezione  internazionale  la  revoca
dell'accoglienza  deve  necessariamente  essere   disposta   con   un
provvedimento  motivato  del  prefetto  territorialmente  competente,
sulla base della normativa vigente.