(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
        Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati 
 
    1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: 
    garantire  la  raccolta,  l'archiviazione  delle  informazioni  e
l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e
ai servizi offerti, in osservanza  del  decreto  legislativo  del  30
giugno 2003, n. 196; 
    mettere  a  disposizione   del   Servizio   centrale   tutta   la
documentazione relativa  al  progetto  territoriale  di  accoglienza,
laddove necessario o richiesto; 
    aderire alla  rete  informatica  gestita  dal  Servizio  centrale
assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la
disponibilita'  dei   mezzi   tecnici   necessari   al   collegamento
informatico; 
    aggiornare  in  maniera  tempestiva  la  Banca  dati,  garantendo
l'attendibilita'  e  la  veridicita'  dei  dati  inseriti,   avendone
designato un responsabile. 
    2. L'ente locale, con cadenza semestrale,  presenta  al  Servizio
centrale per il  successivo  inoltro  alla  Direzione  Centrale,  una
scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia
e finale sull'attivita' svolta.