Art. 40. Modalita' di raccolta, archiviazione e gestione dati 1. Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto; aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformita' alla normativa vigente per la privacy, la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo l'attendibilita' e la veridicita' dei dati inseriti, avendone designato un responsabile. 2. L'ente locale, con cadenza semestrale, presenta al Servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia e finale sull'attivita' svolta.